Contratto: nozioni
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.
Premessa: nozioni fondamentali
Il libro IV del Codice Civile è dedicato alle obbligazioni, un libro suddiviso in IX titoli, il primo dei quali dedicato alle obbligazioni in generale, il secondo dei contratti in generale, il terzo dei singoli contratti, il quarto delle promesse unilaterali, il quinto dei titoli di credito, il sesto della gestione degli affari, il settimo del pagamento dell'indebito, l'ottavo dell'arrichimento senza causa e il nono, infine, dei fatti illeciti.
Si tratta di una materia regolata dall'art. 1173 all'art. 2059 anche se i rapporti "contrattuali" trovano successiva disciplina specifica in altri libri del codice, in particolare quello dedicato al lavoro ossia ai rapporti di lavoro, dove trova disciplina sia il contratto d'opera che il lavoro subordinato.
Non da meno è il libro VI dedicato alla "tutela dei diritti" ove trovano disciplina la responsabilità patrimoniale, le prove, la tutela giurisdizionale, oltre che la prescrizione e decadenza.
I "contratti", dunque, sono ricompresi nelle "obbligazioni" dalle quali occorre, conseguentemente, iniziare questo approfondimento, e proseguire con i contratti in generale.
Le obbligazioni (i rapporti obbligatori)
Il codice civile non riporta una definizione di obbligazione che, però, risulta mutuabile dalle "caratteristiche" contenute nelle precise disposizioni, tra cui:
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 - Fonti dell'obbliglazione).
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 - Carattere patrimoniale della prestazione)
Il debitore e il creditore devono comportarsi seconodo le regole della correttezza (art. 1175 - comportamento secondo correttezza).
Gli elementi dell'obbligazione risultano pertanto:
- i soggetti (determinati o determinabili I soggetti, oltre ad avere le capacità (giuridica e di agire) possono modificarssi nel corso della vita del rapporto obbligatorio. Ved. le c.d. modificazioni del latto attivo del rapporto obbligatorio, e quelle del lato passivo dello stesso):
- un creditore (soggetto attivo);
- un debitore (soggetto passivo Di regola per il creditore è indifferente se la prestazione venga eseguita dal debitore o da un terzo. Nel nostro caso, anche con riferimento alle normative sulla sicurezza dei cantieri, l'intervento di un terzo esecutore può configurare subappalto, vietato senza il consenso del committente (art. 1656). Il creditore, ad ogni modo, può legittimamente rifiutare l'adempimentonel caso in cui l'obbligazione sia infungibile e cioè siano rilevanti le qualità personali o l'identità dell'obbligato.).
- un oggetto (comune):
- la prestazione corrispondente ad un interessel'interesse deve sussistere in ogni momento dell'obbligazione, può essere anche non economico (morale o culturale) (che va a sostanziare il diritto del creditore) e che, fra le varie, può essere:
- del fare (es. un'opera - opus)
- del dare (es. un benele obbligazioni di dare si classificano in:
-generiche: quanto il bene non è determinato ma appartiene a un genere;
-specifiche: quando il bene è fisicamente determinato. ); - del non fare.
- la prestazione corrispondente ad un interessel'interesse deve sussistere in ogni momento dell'obbligazione, può essere anche non economico (morale o culturale) (che va a sostanziare il diritto del creditore) e che, fra le varie, può essere:
- un comportamento (comune) dei soggetti:
- correttezza;
- collaborazione;
- diligenzala diligenza è il criterio per poter valutare l'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione.
Nelle obbligazioni di risultato, la diligenza si rileva in via strumentale al perseguimento dell'interesse.
Nelle obbligazioni di mezzi, la diligenza costituisce l'essenza stessa del comportamento esecutivo. (regola di comportamento nell'adempimento che comprende attenzione, impegno, prudenza, ecc..).
L'obbligazione è un rapporto (rapporto obbligatorio) tra due parti in cui una di questa è debitore per il fatto che si obbliga (assume) di eseguire (esattamente) una prestazione predeterminata a favore dell'altra che ne diventa creditrice (anche coercitivamente - invocando misure sul patrimonio dell'obbligato).
L'obbligazione è altrimenti definibile come "diritto di credito, ovvero il diritto di un soggetto determianto (creditore) di ottenere, per il soddisfacimento di un suo interesse anche non patrimoniale, una determinata prestazione patrimoniale da una persona determinata (debitore)".
L'obbligo in questione è un dovere giuridico che esige, per estinguersi, l'adempimento l'adempimento è definibile come il modo in cui si attua il contenuto dell'obbligazione, e deve esere esatto ed integro, anche se esistono altre forme di estinzionesi tratta dei c.d. modi satisfatori (la compensazione art. 1241 e la confusione (art. 1253), e i modi non satisfatori (la novazione art. 1230 - la remissione del debito art. 1236 - l'impossibilità sopravvenuta art. 1256).
La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata con una responsabilità patrimoniale, per cui il debitore risponde dell'inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 1218Responsabilità del debitore - il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Di particolare importanza nelle obbligazioni è l'adempimento. Per valutare l'adempimento occorre prima qualificare l'obbligazione. Nel caso di cui trattasi (realizzazione di interventi edilizi) l'obbligazione del fare è una obbligazione di risultato.
La realizzazione di opere/lavori/interventi di tipo edilizio caraterizza la prestazione oggetto di obbligazione nel senso che, di norma, è fondamentalmente ovvero necessariamente:
- possibile (materialmente suscettibile di esecuzione);
- lecita (giuridicamente suscettibile di esecuzione previo l'ottenimento dei prescritti titol abilitativi edilizia comunque denominati);
- determinata o determinabile (dalla legge e/o dalle parti)
La determinazione della prestazione oggetto di obbligazione diventa fondamentale ai fini dell'adempimento, quale atto dovuto, e che, come detto, si riferisce ad un risultato (l'opera). Infatti se l'adempimento consiste nell'esatta realizzazione della prestazione dovuta, nel senso che deve essere conforme all'obbligo assunto per consentire al creditore di ottenere il risultato perseguito ovvero soddisfazione dell'interesse manifestato, la prestazione stessa deve essere determinata al momento del rapporto o determinabile successivamente.
Solitamente la determinazione dell'opera da realizzare (e del corrispettivo relativo) è rappresentata da:
- progetto delle opere:
- progetto definitivo, inteso come quello allegato al titolo abilitativo edilizio necessario per dar corso all'intervento;
- esecutivo, inteso come pluralità di indicazione grafiche (disegni) e monografiche (capitolati, prezziari, ecc..) relativamente alle singole lavorazioni (opere edili, impiantistiche, finitura, ecc..),
- indicazioni fornite durante l'esecuzione:
- dal committente;
- dai suoi ausiliari.
Note:
- generalmente nell'obbligazione del fare (l'opus edilizia) sono comprese anche obbligazioni del dare, quali la fornitura dei materiali. Questi sono generalmente indicati/prescritti nei progetti (esecutivi): in base alla descrizione/prescrizione, pertanto, si ritiene che il progetto possa qualificare l'obbligazione del dare come specifica o generica;
- alcune indicazioni o ordini di servizio impartiti in fase realizzativa possono costituire modificazioni della prestazione, nuove prestazioni, ovvero nuovi progetti (il progetto, infatti, può essere anche espresso verbalmente).
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I contratti
I contratti, in generale, vengono stipulati per un motivo (costituente anche l'oggetto) che può essere rappresentato dalla:
- costituzione
- regolazione
- estinzione
un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321).
Il contenuto del contratto è liberamente determinato dalle parti, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322), e una volta stipulato il contratto ha forza di legge tra le parti stesse tanto che non può essere disciolto se non per mutuo consenso o per altre cause se ammesse dalla legge (art. 1372).
Forse è da questa particolare efficacia del contratto che risultano stabiliti, ai fini della sua validità, i requisiti fondamentali seguenti (ved. art. 1325):
- l'accordo delle parti;
- la causa: che non deve essere illecita; è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (così art. 1343 c.c.);
- l'oggetto: che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.);
- la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità - come nel caso dei contratti/appalti pubblici (ved. art. 1350Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti); i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti); gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971); i contratti di anticresi (1960 e seguenti); i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti); i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871); gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646); le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857). c.c.).
L'accordo tra le parti è indispensabile per la conclusione del contratto (ved. art. 1326): infatti il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proprosta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
In via generale l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario seconod la natura dell'affare o secondo gli usi. Nel caso di accettazione tardiva è discrezione del proponente accettarla purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Se per l'accettazione è richiesta una forma determinata (es. la forma scritta), l'accettazione espressa in forma diversa non ha effetto.
Di particolare importanza la precisazione codicista secondo la quale "un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta" (così ultimo comma dell'art. 1326 del C.C.).
Per dar vita ad un contratto sono richieste due capacità:
- la capacità giuridica (nel nostro ordinamento si acquisisce con la nascita - ved. art. 1 c.c.);
- la capacità di agire (nel nostro ordinamento si acquisisce con la maggiore età - ved. art. 2 c.c.).
Risulta pacifico che le capacità possono variare a seconda se il soggetto contrattuale sia una persona fisica o una persona giuridica, e che le capacità suddette possono essere inficiate nell'efficacia in caso di interdizioni e/o inabilitazioni, sia temporanee che permanent e per qualsiasi motivo (infermità di mente, sospensione o radiazione da un'arte o professione, ecc..).
Fra le cause di incapacità a contrarre potrebbe rientrare l'incompetenza professionale, in ragione di quanto previsto all'art. 2231Art. 2231 Mancanza d'iscrizione Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. c.c..
Negli incarichi professionali e negli appalti è sempre richiesta la forma scritta quando il committente è una Pubblica Amministrazione (in relazione alle competenze riservate ai vari organi), mentre quando il committente è un soggetto privato la forma non è richiesta a pena di nullità, per cui può essere verbale.
Non da meno il concretizzarsi di fatti potrebbero dar luogo ad obbligazioni contrattuali.
Vi sono però delle particolarità nella conclusione di contratti, specie se verbali o di altro tipo rispetto alla forma scritta, in quanto sussistono condizioni generali richiedenti la forma scritta.
Infatti tra le condizioni generali di contratto, l'articolo 1341 stabilicse che "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della concluisone del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
- limitazioni di responsabilità,
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,
- ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi,
- tacita proroga o rinnovazione del contratto,
- clausole compromissorie
- o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. "
Tali fatti sembra accadano maggiormente nel sempre più ricorrente ricorso a moduli o formulari: questa modalità di conclusione del contratto, però, risulta specificatamente disciplinata all'art. 1342Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
2^comma art. 1341: In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria. del codice civile. Si tratta di una formula che riguarda i c.d. contratti per adesione, disciplinati in modo particolare dal codice del consumo (d.lgs. 6-9-2005 n. 206). In questo ambito possono assumere particolare rilievo le c.d. clausole vessatorie e quelle compromissorie.
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Nullità, Risoluzione, Clausole compromissiorie, ecc..
Il contratto può essere nullo o annullabile.
Con riferimento all'art. 1418, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative , salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti previsti, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisti stabiliti dall'artciolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli casi stabiliti dalla legge.
La nullità paraziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (così art. 1419).
La nullità deve essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (così art. 1421); tale azione (2652 n. 6) non è soggetta a prescrizione (2934) salvi gli effetti dell'usucapione (1158) e della prescrizione (2379) delle azioni di ripetizioni (2033 ss.).
L'annullabilità del contratto può essere invocata per incapacità delle parti e per vizi del consenso (errore, violenza e dolo).
La Cassazione, confermando che il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza il prescritto titolo abiltitativo è nullo, ha precisato che l'appaltatore può promuovere l'azione di indebito arricchimento, perché si deve comunque tener conto dell'impiego che il committente abbia eventualmente fatto dell'opera e delle utilità economiche così ricavatene
Il contratto può essere rescisso o risoluto/risolto.
La rescissione è invocata dalla parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique (art. 1447) per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè od altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona.
La risoluzione (art. 1453) è una facoltà riservata ad una delle parti quando l'altra è inadempiente alle sue obbligazioni, a condizione che si tratti di contratti con prestazioni corrispettive, fermpo restando il risarcimento del danno ove sussiste.
In alternativa alla risoluzione la parte interessata può chiedere l'adempimento a mezzo diffida (art. 1454).
Secondo il codice del consumo (art. 33 d.lgs. settembre 2005 n. 206) si definiscono “vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo”.
La vessatorietà della clausola, dunque, non riguarda l’eventuale sproporzione economica delle prestazioni, ma lo squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali delle parti contrapposte.
Sembra così di dover ritenere vessatorie, anche con riferimento all'art. 1341, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto.
Sono invece più propriamente clausole compromissorie quelle che le parti convengono come derogatorie ad un regime ordinario, quale quella, sempre con riferimento all'art. 1341 derogatoria alla competenza dell'autorità giuridiziari per la risoluzione delle controversie (facendo ricorso all'arbitrato rituale o irrituale ved. art. 808 c.p.c. e ss.).
Oltre alla doppia firma contrattuale (o la firma sulla clausola) la giurisprudenza richiede in ogni caso consapevolezza e contrattazione tra le parti (in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia - Cass. 26 settembre 2008 n. 24262, Cass. 21 maggio 2008, n. 13051; Cass. 6 settembre 2007, n. 18743; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208).
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