La regola d'arte
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La regola d'arte
L'appaltatore, sia esso imprenditore o lavoratore autonomo, deve eseguire l'opera commissionata conformemente al contratto e ai suoi allegati, ovvero alle indicazioni e istruzioni del committente e/o dei suoi ausiliari, ma pur sempre a regola d'arte, idonea allo scopo per soddisfare l'interesse del committente.
Come noto nello svolgimento di un'attività professionale non è richiesta una diligenza "ordinaria" (c.d. del buon padre di famiglia) in quanto il risultato dovuto deve essere valutato con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Consegue che il contenuto dell'obbligazione consiste nelle tecniche proprie dell'attività "specializzata" e il grado di diligenza dell'esecutore, nel presupposto (imprescindibile) che egli sia un esperto nel suo campo.
L'esecutore, quindi, è tenuto a conoscere, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte, il complesso di norme e di regole proprie dell'attività esercitata, sia quelle che presiedono la realizzazione che quelle proprie delle modalità di esecuzione dei lavori.
Tale aspetto porta spesso a mettere in relazione le regole dell'arte con le regole tecniche e con le norme tecniche; infatti la domanda classica è " ma le regole dell'arte sono le regole tecniche? e queste regole tecniche sono le norme tecniche?
La regola d'arte negli impianti tecnici
La legislazione relativa agli impianti tecnici (da sempre) considera che gli stessi (ved. art. 6 D.M. 37/2008) risultano eseguiti a regola d'arte quando vengono realizzati in conformità alle norme UNI, CEI ecc...
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La regola d'arte
Fatta eccezione per gli impianti, nell'ordinamento giuridico non pare sussista altro riferimento concreto alla regola d'arte.
Per la giurisprudenza corrisponde a "quelle regole fornite dalla tecnologia costituenti il patrimonio di esperienze e di cognizioni in un determinato campo di attività".
Il concetto è ovviamente relativo, nel senso che non si può prescindere dalle finalità cui l'opera era destinata.
Queste le sentenze di riferimento:
- Cass. n. 5694/1979: in tema di esecuzione del contratto d'appalto, le regole dell'arte non vanno intese in modo assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua funzione tipica, ed a qeugli altri risultati che siano stati menzionati o siano imliciti nel contratto come elementi rilevanti.
- Cass. n. 6171/1993: dalla natura dell'appalto come contratto che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguirsi a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche deve trarsi il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'imostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle direttive generali, deve rispondere a una funzionalità e utilizzabilità tali da non renderla superflua.
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Regole dell'arte, regole e norme tecniche
Fatta eccezione per gli impianti dove la correlazione è di tipo "normativo", giurisprudenza e legislazione portano in rilievo una differenza concettuale tra regole dell'arte e le norme tecniche e, pertanto, differenti sono le conseguenze giuridiche.
Al proposito si ritiene opportuno seguire il saggio del dott. Giulio Benedetti, magistrato. Egli riporta dei riferimenti normativi specifici che qui si ripetono negli elementi definitori dai quali, secondo l'autore, rilevano le differenze concettuali.
Direttiva n. 83/189/CEE, art. 1:
- specifica tecnica: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonchè le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'eticchettatura e le procedure di valutazione di conformità;
- norma: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle cateforie: norme internazioni, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;
- regola tecnica: una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comuqnue ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonchè le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a pacifiche tecniche o altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraentee che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o fianziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza sociale.
Gli stessi cocetti sono stati successivamente richiamati nella direttiva 98/34/CE, per cui già si può affermare, in generale, la non correttezza di equiparazione tra regole dell'arte e regola/norma tecnica.
Fanno eccezione le disposizioni legislative e/o regolamentari che richiamano, in generale o in senso specifico, norme degli enti di normalizzazione, come nel caso degli impianti tecnici da realizzarsi all'interno degli edifici, le opere in conglomerato cementizio,.
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