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La regola d'arte

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.

La regola d'arte

L'appaltatore, sia esso imprenditore o lavoratore autonomo, deve eseguire l'opera commissionata conformemente al contratto e ai suoi allegati, ovvero alle indicazioni e istruzioni del committente e/o dei suoi ausiliari, ma pur sempre a regola d'arte, idonea allo scopo per soddisfare l'interesse del committente.

Come noto nello svolgimento di un'attività professionale non è richiesta una diligenza "ordinaria" (c.d. del buon padre di famiglia) in quanto il risultato dovuto deve essere valutato con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Consegue che il contenuto dell'obbligazione consiste nelle tecniche proprie dell'attività "specializzata" e il grado di diligenza dell'esecutore, nel presupposto (imprescindibile) che egli sia un esperto nel suo campo.

L'esecutore, quindi, è tenuto a conoscere, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte, il complesso di norme e di regole proprie dell'attività esercitata, sia quelle che presiedono la realizzazione che quelle proprie delle modalità di esecuzione dei lavori.

Tale aspetto porta spesso a mettere in relazione le regole dell'arte con le regole tecniche e con le norme tecniche; infatti la domanda classica è " ma le regole dell'arte sono le regole tecniche? e queste regole tecniche sono le norme tecniche?

La regola d'arte negli impianti tecnici

La legislazione relativa agli impianti tecnici (da sempre) considera che gli stessi (ved. art. 6 D.M. 37/2008) risultano eseguiti a regola d'arte quando vengono realizzati in conformità alle norme UNI, CEI ecc...

La regola d'arte

Fatta eccezione per gli impianti, nell'ordinamento giuridico non pare sussista altro riferimento concreto alla regola d'arte.

Per la giurisprudenza corrisponde a "quelle regole fornite dalla tecnologia costituenti il patrimonio di esperienze e di cognizioni in un determinato campo di attività".

Il concetto è ovviamente relativo, nel senso che non si può prescindere dalle finalità cui l'opera era destinata.

Queste le sentenze di riferimento:

Regole dell'arte, regole e norme tecniche

Fatta eccezione per gli impianti dove la correlazione è di tipo "normativo", giurisprudenza e legislazione portano in rilievo una differenza concettuale tra regole dell'arte e le norme tecniche e, pertanto, differenti sono le conseguenze giuridiche.

Al proposito si ritiene opportuno seguire il saggio del dott. Giulio Benedetti, magistrato. Egli riporta dei riferimenti normativi specifici che qui si ripetono negli elementi definitori dai quali, secondo l'autore, rilevano le differenze concettuali.

Direttiva n. 83/189/CEE, art. 1:

Gli stessi cocetti sono stati successivamente richiamati nella direttiva 98/34/CE, per cui già si può affermare, in generale, la non correttezza di equiparazione tra regole dell'arte e regola/norma tecnica.

Fanno eccezione le disposizioni legislative e/o regolamentari che richiamano, in generale o in senso specifico, norme degli enti di normalizzazione, come nel caso degli impianti tecnici da realizzarsi all'interno degli edifici, le opere in conglomerato cementizio,.

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