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I soggetti

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.

Il committente

Il committente è il soggetto che commissione l'opera o il servizio, oggetto dell'appalto o del contratto d'opera, impegnandosi a pagare il corrispettivo in denaro.

Ne consegue che il committente può essere soggetto diverso da quello nel cui interesse l'opera viene eseguita.

Secondo la giurisprudenza per opera si deve intendere qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, mentre per servizio si deve intendere qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere.

L'appaltatore

In generale per appaltore si intende il soggetto imprenditore o piccolo imprenditore, ma può essere anche una persone priva di tali qualifiche.

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082); è a capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086) in particolare i prestatori di lavoro subordinato (art. 2094).

Sono piccoli imprenditoi gli artigiani e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083).

Elemento caratterizzante l'appaltore è l'autonomia. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l''autonomia dell'appaltatore è elemento essenziale del contratto di appalto (per tutte cfr. Case. n. 953/89) nel quale - fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'appaltatore sia tenuto, in base al contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata(al) ed esercitata dal committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, tipica del contratto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. L'appaltatore si impegna ad un facere, obbligandosi a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è dominus nell'organizzare e nel regolare lo svolgimento dei lavori, e gode al riguardo, di piena autonomia anche nell' apprestamento dei mezzi necessari e nella cura delle modalità di esecuzione del contratto.

Il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze (Cass. 1965/00; Cass. 3384/95), e, per conseguenza, l'appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l'eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica costruttiva (Cass. 14598/00; Case. 9562/94) e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche (Cass. 14598/00; Case. 5099/95). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell'opera (Cass. 8075/99; Cass. 9562/94), eventualmente, assieme al progettista (Case. 13039/91) e al direttore dei lavori. [fonte: www.ambientediritto.it].

Tuttavia vi possono essere circostanze che l'ingerenza e le istruzioni del committente hanno una continuità ed una analiticità tale da togliere all'appaltatore ogni vaglio critico; in questi casi l'appaltatore viene ridotto a nudus minister o magister, alla pari di un lavoratore subordinato.

Il prestatore d'opera o lavoratore autonomo

E' il soggetto che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Gli ausiliari del committente

Sono ausiliari del committente i progettisti, i direttori dei lavori, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione, quando questi sono da lui nominati/incaricati.

La loro opera riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, fermo restando gli obblighi gravanti sulle figure che rivestono un ruolo pubblicistico di garanzia quale il direttore dei lavori "legale" e il "coordinatore in fase di esecuzione".

Gli ausiliari dell'appaltatore

Sono ausiliari dell'appaltatore il direttore tecnico di cantiere ed altri professionisti che intrattengono con lo stesso un rapporto giuridico. Possono essere ausiliari dell'appaltatore anche i progettisti, i direttori dei lavori e i coordinatori per la sicurezza quando vengono da lui nominati.

Altri soggetti (le ATI,...)

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