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Contratto d'ppalto

Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità, relativamente alla contrattualizzazione per l'esecuzione delle opere.

Il contratto d'appalto

Il codice civile, come già ricordato nell'introduzione, definisce l'appalto come "il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso il corrispettivo in danaro" (art. 1655).

In quanto contratto è l'accordo raggiunto tra due parti (rappresenta dunque il consapevolo incontro di due volontà), avente come contenuto il compimento di un'opera o di un servizio.

Il contratto di appalto

Caratteristca dell'appalto è che è un contratto (o rapporto) sinallagmatico, avente cioè ad oggetto prestazioni corrispettive, in quanto comporta l'adempimento di una o più obbligazioni per entrambe le parti.

La disciplina dell'appalto è:

 

Elementi caratterizzanti l'appalto

Gli elementi caratterizzanti dell’appalto sono:

L’appaltatore assume su di se sia il rischio economico delle difficoltà del lavoro e di copertura dei costi, sia il rischio di perimento dell’opera prima della consegna, oltre al rischio di eventi che ne impediscono il compimento.

È un contratto:

 

Gli obblighi e i diritti delle parti

Obbligazioni dell’appaltatore:

Diritti del committente:

Obblighi del committente:

La legge fissa il concatenarsi di tali operazioni per contemperare l’interesse del committente e dell’appaltatore. Gli effetti dell’accettazione sono:

Rischio dell’affare

C’è il rischio che l’appaltatore non riesca a coprire i costi con i corrispettivi. Esiste una legislazione speciale per mitigare tale rischio per onerosità sopravvenuta, due sono i casi: aumento o riduzione del costo di materiali o manodopera per cause imprevedibili, insorgere di difficoltà nell’esecuzione per cause geologiche, idriche o simili; in questi casi si ha la revisione del prezzo poiché all’appaltatore spetta equo compenso, non la risoluzione perché si preferisce mantenere il rapporto.

Art. 1664 – revisione del prezzo – la parte può chiedere l’aumento o la riduzione, ma solo per la differenza che eccede 1/10. Tale articolo contempla anche il caso in cui gli aumenti derivino da difficoltà di esecuzione derivanti a loro volta da cause geologiche ecc... Il problema più discusso è quello, se a questa categoria, oltre agli impedimenti naturali, si possano inserire anche quelli dovuti all’uomo (scioperi).

I rischi che possono sopravvenire sono di due tipi:

Altra causa di scioglimento è il recesso del committente, che in tal caso dovrà rimborsare all’appaltatore le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno (art. 1671). Il recesso è consentito per qualunque ragione, in qualsiasi momento, poiché il committente è l’unico interessato a realizzare l’opera o il servizio e poiché l’appaltatore non subisce alcun pregiudizio.

Mentre non da problemi l’inadempimento del committente (applicazione artt. 1218 e 1453 – risarcimento danni e risoluzione per inadempimento) se è inadempiente l’appaltatore si applica la disciplina del c.c. e le leggi speciali, che riguardano principalmente due istituti: garanzia per difformità/vizi e responsabilità per difetti o rovina di cose immobili.

Regole di diritto comune -->> ritardo o mancato pagamento: 1218, 1453 e 1662 (risoluzione di diritto).

Completata l’esecuzione dell’opera possono essere fatti valere dal committente i rimedi della garanzia per i difetti. Art. 1667, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per i difetti non riconducibili al committente che usa la normale diligenza; art. 1668: rimedi garanzia e facoltà del committente di chiedere l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore.

La dottrina fa una diversa ipotesi sulla natura della garanzia: prestazione di garanzia in senso tecnico, responsabilità contrattuale, responsabilità per inadempimento del diritto comune.

La garanzia è inquadrabile nell’area delle responsabilità per inesattezza del risultato promesso; vi è l’incertezza sul fatto che possa essere responsabilità specifica o ordinaria per inadempimento. I dati rilevano che è responsabilità specifica poiché verificatasi prima dell’accettazione e poiché il risarcimento del danno è previsto solo per colpa dell’appaltatore, la cui responsabilità è assoluta e oggettiva, indipendente da fatti fortuiti o colpa dell’appaltatore. La responsabilità dell’appaltatore trova limite riguardo al caso in cui i vizi derivino da errori di progetto o da ordini forniti dal committente.

Singoli rimedi della garanzia, ciascuno di essi può cumularsi con il risarcimento danni:

Vi è la decadenza della responsabilità per denuncia dei vizi, se non operata entro 60gg dalla scoperta; prescrizione per esperimento rimedi previsti è fissata in 2 anni dalla data di consegna.

La responsabilità per la rovina o gravi difetti degli immobili (art. 1669- rovina e difetti di cose immobili) è prevista se entro 10gg. dalla data di costruzione dell’immobile, il bene si rovini del tutto o presenti pericolo di rovina per difetti del suolo o delle costruzione;la denunzia a penda della decadenza deve esser fatta entro un anno dalla scoperta; ed è soggetta a prescrizione dopo un anno dalla denunzia.

Dubbi per la natura dell’istituto sorgono in relazione al fatto se la responsabilità abbia carattere contrattuale o extra contrattuale; se si tratti di colpa o di responsabilità oggettiva; se rientra nella disciplina del diritto comune o meno. L’appaltatore è responsabile anche se il progetto è stato fornito dal committente se si hanno gravi difetti dell’immobile. La responsabilità sussiste se l’evento dannoso si manifesta entro 10gg. (termine temporale dell’operatività della garanzia).

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