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Criteri interpretativi della norma giuridica

Arch. Romolo Balasso - presidente Tecnojus

L'articolo 12 delle preleggi del codice civile, asserisce Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Il precetto normativo generale, dunque, individua due criteri interpretativi:

  • letterale, laddove dispone che il senso deve essere quello proprio delle parole secondo la loro connessione (c.d. vox iuris);
  • logico, laddove dispone che il senso va ricercato nelle intenzioni del legislatore, il vero obiettivo e quindi contenuto della norma (c.d. ratio iuris o voluntas legis ).

Tuttavia, il significato della norma giuridica va ricercato applicando altri criteri, quali:

  • teleologico: finalizzato a ricercare lo scopo della norma al fine che l'applicazione della norma risulti conforme alle finalità perseguite dalla stessa;
  • sistematico: volto a ricercare il sistema complessivo ossia il quadro delle norme entro il quale la norma si colloca o va posta;
  • storico: per ricercare i precedenti storici della norma stessa e relative motivazioni.

In tema di interpretazione della norma giuridica, si ritiene considerare che la stessa si può qualificare:

  • in relazione ai soggetti che la compiono, cosicché si possono avere interpretazioni:
    • giudiziali: laddove sono compiute dal giudice attraverso sentenze in applicazione della giurisdizione di competenza. Pur riguardano norme generali, l'interpretazione giudiziale fa stato solo tra le parti, per quel caso specifico (riconducibile alla caratterizzazione del nostro sistema giuridico c.d. del civil law, e non quello del precedente giurisprudenziale - c.d. del common law - anche se le sentenze fanno spesso riferimento ad altri precedenti);
    • dottrinali: se compiute da studiosi del diritto (prive di ogni forza vincolante);
    • autentiche: sono quelle maggiormente significative, perchè hanno efficacia erga omnes, quindi vincolante per la generalità dei consociati, in quanto compiute direttamente dal legislatore.
  • in relazione ai risultati ottenibili con l'interpretazione, per cui si possono avere interpretazioni:
    • restrittive: risponde al brocardo lex magis dixit quam voluit, ovvero la legge dice di più di quel che vuole restringendo l'ambito applicativo della norma, o il significato nell'intento di riportarlo alla effettiva volontà del legislatore;
    • estensive: risponde al brocardo lex minus dixit quam voluit, ovvero la legge dice meno di quel che vuole (o effettivamente voleva) estendendo l'ambito applicativo o il significato del precetto oltre il dato meramente letterale o grammaticale per attuare l'effettiva volontà del legislatore;
    • dichiarative: risponde al brocardo lex tam dixit quam voluit (quod Lex voluit, dixit), ovvero ciò che la legge vuole, lo dice (la legge ha detto quanto voleva), per cui vi è corrispondenza tra interpretazione letterale-grammaticale e interpretazione logica della norma giuridica (le due interpretazioni coincidono).

Le interpretazioni secondo il criterio dell'analogia

Il secondo comma dell'art. 12 delle preleggi del codice civile stabilisce che Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

In altri termini, detta disposizione ammette il ricorso al procedimento logico interpretativo dell'analogia laddove sia accertata una mancanza normativa (assoluta o relativa) per il caso concreto, cosicché si ricava la regola di giudizio attraverso:

  • analogia legis: laddove si ricorre a discipline esistenti per casi o per materie simili per ratio;
  • analogia iuris: laddove si ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'analogia, però, incontra dei limiti di applicabilità previsti dall'art. 14 delle preleggi del codice civile, il quale considera due vincoli:

  • le leggi penali in malam partem, in ragione del principio di legalità (tassatività della fattispecie) e del principio c.d. del favor rei;
  • la disciplina eccezionale, ovvero che fa eccezione a quella generale o ad altre leggi, quindi devia o deroga da tali discipline o istituti giuridici per esigenze particolari e quindi ratio, per cui dispiegano la loro efficacia in ambiti particolari ed eventualmente anche per un tempo delimitato.

Generalmente la norma eccezionale può essere in fonte autonoma, oppure essere inserita in una legge ordinaria o, ancora, essere contenuta in leggi aventi il carattere della specialità (Lex specialis); di conseguenza sembra dover includere tra le norme per le quali vi è il limite al ricorso all'analogia per quelle norme speciali emanate per disciplinare particolari esigenze legate alla caratterizzazione della materia oppure della circostanza o, ancora, della categoria del soggetto cui sono dirette o si riferiscono, le quali possono derogare o meno da quelle generali.

Tuttavia, pur rilevando maggiormente nei casi di antinomie giuridiche, non sembra possibile escludere che vi siano norme speciali compatibili con le norme più generali pur rilevando alcuni brocardi quali:

  • lex specialis derogat generali (c.d. criterio di specialità);
  • lex posteriori generalis non derogat priori speciali.

Nota:

Ricorre sul web la seguenze classificazione delle norme giuridiche in base alla sfera dello loro applicazione:

  • norme generali e norme locali:
    • le generali si applicano su tutto il territorio nazionale (es. le norme penali);
    • le locali si applicano solo su una parte del territorio (es. le norme regionali, le normative sui parchi).
  • norme comuni e norme speciali:
    • sono comuni le norme che riguardano tutti i rapporti giuridici;
    • sono speciali, o singolari, le norme che si applicano, come detto:
      • in alcune materie;
      • in alcune circostanze;
      • a determinate categorie di soggetti.
  • norme regolari e norme eccezionali:
    • quelle regolari riguardano la disciplina di una data materia in osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
    • quelle eccezionali rappresentano una eccezione a tali principi generali in ragione di motivi leciti.

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