La direttiva europea sulla marcature CE dei materiali e prodotti da costruzione (106/89/ce)
Le costruzioni sono uno dei settori produttivi più importanti nell'Unione europea (UE) e uno dei principali motori dello sviluppo economico. Il settore dà origine a un movimento di capitali pari a 1.004 miliardi di euro nell'UE (nel 2002) e crea lavoro diretto e indiretto, ponendosi al primo posto fra i settori industriali in materia di occupazione.
Le costruzioni riguardano tanto gli edifici quanto le opere di genio civile, come le strade, i ponti, le strade ferrate, i silos, le dighe, ecc. e annovera numerose specificità concernenti segnatamente:
- la diversità dei metodi di costruzione,
- l'abbondanza e la diversità delle regole di costruzione e
- il ruolo dello Stato (per elaborare e far applicare la regolamentazione, nonché in qualità di importante costruttore).
Gli ostacoli che limitano la libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato interno hanno costituito il principale problema di questo settore. Ogni Stato membro disponeva di regolamentazioni proprie e di procedure proprie di controllo, il che impediva la libera circolazione dei prodotti da costruzione, dato che tali sistemi non risultavano necessariamente compatibili. Ciò provocava praticamente ostacoli all'utilizzazione dei prodotti provenienti da un altro Stato membro.
Le disposizioni nazionali divergenti riguardavano:
- le specifiche tecniche per la fabbricazione dei materiali da costruzione, delle macchine e dei materiali di cantiere;
- l'attestazione di conformità alle prescrizioni tecniche dei prodotti e delle opere;
- l'incidenza delle opere e dei materiali da costruzione sulla sicurezza, la salute e il benessere.
Tale situazione ha reso necessaria un'armonizzazione delle norme europee applicabili ai prodotti da costruzione.
Direttiva sui prodotti da costruzione
L'armonizzazione delle specifiche e delle disposizioni tecniche ha quindi preso avvio con l'adozione nel 1988 di una direttiva sui prodotti da costruzione.
In applicazione di tale direttiva, 100 norme armonizzate sono state decise e altre 100 norme sono in piena procedura di adozione; l'obiettivo è quello di giungere a un totale di 450 norme armonizzate.
Un grande sforzo è stato compiuto dalla Commissione per metter d'accordo gli interessi molto spesso divergenti fra i diversi settori della costruzione, gli organismi di approvazione nazionali riuniti nell'Organizzazione europea per l'approvazione tecnica (EOTA), gli organismi europei di normalizzazione - il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) - e gli Stati membri.
Basata sul nuovo approccio definito nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, la direttiva sui prodotti da costruzione ha costituito il punto di partenza necessario per procedere all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, grazie al fatto di definire i requisiti essenziali (in particolare in materia di sicurezza e salute) applicabili alle opere da costruzione nel loro insieme, piuttosto che ai singoli prodotti da costruzione. La direttiva ha inoltre definito le procedure da seguire per ottenere l'attestazione di conformità dei prodotti.
Contrariamente alle altre direttive " Nuovo approccio ", tale direttiva ha stabilito che i requisiti essenziali dei prodotti da costruzione (elencati nell'allegato I della stessa direttiva) siano chiarificati in modo articolato da documenti interpretativi che servono da base sia all'elaborazione di specifiche tecniche - norme armonizzate europee e benestare tecnico - da parte di specifici organismi di normalizzazione, sia al riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali. Per essere commercializzati con la marcatura "CE", i prodotti da costruzione devono essere conformi alle specifiche tecniche europee o nazionali riconosciute. Non è sufficiente che essi soddisfino i requisiti essenziali fissati dalla direttiva. Ne consegue che quest'ultima è operativa dal momento in cui vengono definite norme europee armonizzate per tali prodotti.
Tuttavia, in assenza di norme europee armonizzate e del benestare tecnico europeo, gli imprenditori possono esigere l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento, invocando gli articoli 28 (ex-30) e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea, fatte salve le restrizioni giustificate in virtù dell'articolo 30 (ex articolo 36). In pratica, però, tale possibilità non garantisce il funzionamento ottimale del mercato interno.
Per eliminare gli ostacoli che ritardano il processo di normalizzazione, la Commissione ha adottato misure volte ad accelerare l'attuazione della direttiva, in collaborazione con gli organismi di normalizzazione, e a chiarire le incertezze che derivano dall'assenza di specifiche tecniche. Nel 1997 si sono visti i primi frutti di questo processo con l'apposizione della marcatura "CE" su un primo tipo di prodotti da costruzione, vale a dire gli ancoraggi.
continua per avere una sintesi della direttiva
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