La direttiva europea sulla marcature CE dei materiali e prodotti da costruzione (106/89/ce): SINTESI

1) OBIETTIVO

Garantire la libera circolazione di tutti i prodotti da costruzione nell'Unione mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali per tali prodotti in materia di salute, di sicurezza e di benessere.

2) ATTO

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione Gazzetta ufficiale L 40 dell'11.02.1989].

Modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 [Gazzetta ufficiale L 220 del 30.08.1993].

3) SINTESI

Campo d'applicazione

La direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

Conformità ai requisiti essenziali

I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:

Laddove non esistano né una norma europea né un benestare tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.

Apposizione del marchio "CE"

Possono beneficiare del marchio "CE" esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.

Inoltre, le condizioni per l'apposizione diventano le stesse per una serie di prodotti (prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione, caldaie ad acqua calda, materiale elettrico, ...) che possono rientrare simultaneamente nel campo d'applicazione di varie direttive che fino a tale momento avevano previsto regimi di marcatura diversi.

Attestato di conformità

Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva. Tali procedure devono essere precisate dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle caratteristiche particolari di un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati.

Clausola di salvaguardia

I prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche, all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.

Allegati

Gli allegati della direttiva contengono informazioni dettagliate in materia di:

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