I sistemi costruttivi ammessi
La normativa tecnica per l'edilizia prescrive che gli edifici non possano essere costruiti liberamente, bensì che la loro struttura sia ricompresa tra quelle "legali" e cioè:
- struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciao o sistemi combinati dei predetti materiali (nelle predette strutture possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso, elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso);
- struttura a pannelli portanti (tra i quali sono compresi quelli in calcestruzzo pieno od allegerito, semplice, armato normale o precompresso);
- struttura in muratura (di laterizio, di pietra/sasso, o, altro materiale);
- struttura in legname (ved. case ecologiche con le tecniche c.d. del ballon frame).
Il legislatore ha poi stabilito che si considerano:
- strutture in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
- strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altrezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
- strutture intelaiate, quelle costituite da ste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Si noterà che nelle disposizioni legislative e regolamentari non sono definite le "strutture in legno" oggi molto in uso per svariate ragioni, tra le quali l'introduzione del legno lamellare.
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