
Denuncia Inizio Attività
Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali relative all'attività edilizia che trova organica disciplina nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Premessa
La denuncia di inizio attività (DIA) è a tutti gli effetti un titolo abilitativo edilizio e, al contempo, il regime edilizio cui risultano subordinati i seguenti interventi:
- interventi non costituenti attività edilizia libera e non subordinati a permesso di costruire (ved. art. 22, comma 1);;
- per varianti al permesso di costruire rilasciato che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (ved. art. 22, comma 2);
Può essere altresì presentata:
- per accertamento di conformità di interventi già eseguiti o in difformità alla DIA presentata (ved. art. 37, comma 4);
- per interventi ordinariamente subordinati a permesso di costruire (c.d. DIA alternativa o SuperDIA di cui all'art. 22, comma 3) ovvero:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denomicati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, al cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi subordinati a DIA possono essere ampliati o ridotti con legge da parte delle regioni a statuto ordinario, ferme restando le sanzioni penali previste.
Natura giuridica ed amministrativa della DIA
Sotto il profilo amministrativo la DIA sembra ormai pacifico che si tratti di un'autorizzazione tacita, ossia di un provvedimento amministrativo che si forma tacitamente per decorrenza dei termini previsti, riferito alla Pubblica Amministrazione (specificatamente competente in forza alla legge). Infatti la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività presentata allo sportello unico, da cui risulti la data di ricevimento da parte dello stesso.
In capo all'ammnistrazione rimane la funzione autoritativa relativa all'attività di controllo di conformità ovvero di inibizione dell'intervento nel caso di assenza dei presupposti prescritti (condizioni) ovvero in caso di falsa attestazione da parte del progettista.
Alcuni autori ed espressioni giurisprudenziali ribadiscono che la DIA non costituisce un atto di liberalizzazione di taluni interventi edilizi bensì un mera semplificazione procedimentale.
Fatta eccezione per la c.d. SuperDIA (art. 22, comma 3, quale DIA alternativa al permesso di costruire), la DIA non è onerosa, fatta salva la facoltà concessa alle regioni di individuare con legge gli altri interventi soggetti a DIA diversi da quelli "alternativi al permesso di costruire del comma 3", assoggettati al contributo di costruzione (ved. art. 22, comma 5).
Parimenti la DIA non comporta generalmente sanzioni penali (ved. art. 22, comma 7, secondo periodo), nel senso che la violazione della disciplina urbanistica-edilizia non comporta le sanzioni penali previste all'articolo 44 del testo unico, confinate agli interventi subordinati a permesso di costruire.
Condizioni indispensabili per procedere alla DIA sono:
- essere un intervento sottoposto al regime della DIA ai sensi dei commi 1, 2 e 3, ovvero 4;
- la conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (ovvero il non contrasto con quelli adottati), dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- la presentazione della denuncia da parte di soggetto legittimato (proprietario dell'immoblile od altro avente titolo);
- l'asseverazione da parte di un progettista abilitato: in considerazione di quanto disposto al comma 6 dell'art. 23, oltre che abilitato (alias superamento dell'esame di Stato) il progettista deve essere iscritto all'Albo professionale;
- l'immobile oggetto di intervento non deve essere abusivo, in tutto o in parte: ved. l'indirizzo giurisprudenziale univoco e costante (per tutte Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 2112 del 20 gennaio 2009);
- sussitenza dei titoli abilitativi "paralleli", comunque denominati e competenti alle diverse Autorità amminstrative;
- evasione degli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica (denuncia delle opere strutturali, relazione termotecnica, ecc..) e di quella relativa alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.
L'importanza della natura giuridica della DIA è data da due aspetti:
- la possibilità della P.A. di agire in autotutela, ovvero il comportamento della P.A. successivamente ai 30 giorni assegnati per il riscontro di legittimità e di inibizione a dar corso ai lavori;
- la possibilità di impugnare il provvedimento da parte di terzi interessati.
Se fosse un atto del provato (e cioè di parte) come sostenuto inizalmente dalla giurisprudenza maggioritaria (CdS, IV, 22-7-2005 n. 3916) la DIA non sarebbe impugnabile nè potrebbe essere oggetto di autotutela da parte della P.A..
Sulla scia del TAR Veneto n. 4722/2003 si è poi delineato quello che si ritiene essere oggi l'indirizzo prevalente (cfr. anche T.A.R. Napoli, VII, 26-4-06 n. 7221, TAR Veneto, II, 7-3-07 n. 711, CdS, VI, 5-4-07 n. 1550) e cioè che la DIA è un titolo abilitativo tacito.
Nota: sotto il profilo professionale la "denuncia di inizio attività " costituisce l'oggetto della prestazione del progettista, dunque una obbligazione che la giurisprudenza ha definitivamente qualificato di risultato (ved. dossier "professione").
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Il procedimento ordinario
Per procedimento ordinario si intende quello disciplinato all'art. 23 del testo unico edilizia, norma di rango regolamentare avente il c.d. carattere cedevole alla legislazione regionale (che deve comunque rispettare, in ogni caso, i principi contenuti), applicabile agli interventi "ordinariamente" subordinati a denuncia.
Il procedimento prevede che almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, sia presentata allo sportello unico (per l'edilizia o per le attività produttive a seconda dei casi):
- istanza da parte del soggetto titolare dell'interesse legittimo;
- relazione firmata da un progettista abilitato e gli opportuni elaborati progettuali, ai fini dell'asserverazione della conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il non contrasto con quelli adottati, della conformità ai regolamenti edilizi vigenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori;
- nel caso in cui ricorrano i presupposti alla denuncia di inizio attività deve essere allegato:
- quanto prescritto dalle normative in merito alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- gli atti di assenso comuneque deonominati da parte delle altre Amministrazioni cui risulta affidata la c.d. tutela parellela.
La decorrenza del termine di 30 giorni, quando ne ricorrano i presupposti, decorre dal rilascio degli atti di assenso relativi al vincolo cui fosse sottoposto l'intervento (es. bene culturale o bene paesaggistico, ente parco, ecc..), ovvero, nei casi ammessi, all'esito della conferenza di servizi.
Entro il termine di efficacia in cui si forma il titolo (30 gg), il dirigente o responsabile dell'ufficio comunale può notificare agli interessati di non dar luogo all'intervento per l'assenza delle condizioni previste. Tra le condizioni può assumere rilievo l'asseverazione del progettista in caso di falsità ideologica di cui all'art. 481 del Codice Penale (ved. art. 23, comma 6 e art. 29, comma 3).
La P.A., secondo un indirizzo giurisprudenziale che sembra prevalente, può inibire l'intervento denunciato anche dopo lo scadere dei 30 gg, assumendo l'atto inibitorio natura ricognitiva, ferme restando l'abusività delle opere nel frattempo realizzate per le quali si applicano le procedure previste per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (di cui al titolo IV, capi I e II).
Altri autori ritengono superfluo l'ordine inibitorio conseguente ad un'attività di riscontro di legittimità esercitata oltre i termini, in quanto ricorrono i presupposti previsti per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Anzi viene ritenuto illegittimo in quanto trascorsi i 30 giorni si forma il titolo abilitativo tacito per cui si rende necessario non un provvedimento inibitorio all'esecuzione dei lavori bensì un provvedimento di annullamento (per autotutela).
La DIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. Secondo alcuni autori i tre anni decorrono dalla data di presentazione della denuncia; altri, invece, ritengono debbano decorrere dal momento in cui si forma il titolo tacito, ovvero decorsi i 30 giorni dalla presentazione.
Al termine dell'attività va dichiarata la fine lavori allegando un collaudo (amministrativo) a firma dello stesso progettista asserverante o di altro tecnico abilitato (all'esercizio professionale secondo competenza), unitamente alle richieste e/o documentazioni necessarie in relazione al tipo di intervento intrapreso.
Il testo unico non prevede esplicitamente la nomina del direttore dei lavori per gli interventi subordinati a DIA (infatti il collaudo, inteso come certificazione di corrispondenza tra stao realizzato e stato autorizzato, può essere a firma di tecnico estraneo ai lavori). Non si esclude che tale previsione possa essere stabilita non solo dalle legislazioni regionali bensì anche dal regolamento edilizio comunale, al quale può essere affidato non solo il controllo in itinere ma anche il collaudo finale.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo di nominare il direttore dei lavori in pendenza di norme tecniche specifiche (cfr. disposizioni relative alle opere strutturali soggette a denuncia, alle zone sismiche, ai requisiti e prescrizioni termotecniche, ...).
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Il procedimento "speciale"
Per procedimento "speciale" si intende quello relativo alla c.d. DIA alternativa o SuperDIA di cui al comma 3 dell'art. 22, ciò in ragione:
- dei requisiti o condizioni posti per ricorrere alla DIA;
- dela diversa natura assunta dalla denuncia sia con riguardo all'onerosità, alle eventuali violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (hanno rilevanza penale al pari del permesso di costruire di cui la denuncia è alternativa).
Controversa è la sussistenza o meno dell'obbligatorietà di nomina del direttore dei lavori per i fini previsti all'art. 29, comma 1: l'esistenza di un professionista iscritto all'albo, responsabile della conformità di quanto in esecuzione alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
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Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]
Approfondimenti sul procedimento amministrativo, sui silenzi, la titolarità dei soggetti ed altre informazioni e nozioni sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS (sezione "Conformità & Procedure", categoria di menu "Regimi e Procedimenti", sottovoce "Procedure e provvedimenti")
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