tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Urbanistica - Giurisprudenza

TAR Veneto , sez. I, 17 dicembre 2010 n. 6506

Scelte urbanistiche - criteri

Il caso:

la Regione, in sede di approvazione, modificando la previgente destinazione residenziale, ha previsto come viabilità pubblica di progetto il prolungamento della strada privata che conduce all’abitazione dei ricorrenti.

Detto prolungamento, attraversando il giardino dell’abitazione, risultava giustificato unicamente dalla necessità di assicurare l’accesso ad un solo lotto privato (qualificato come C1.2/6), senza tuttavia avere ulteriore sbocco.

La previsione di individuare la nuova strada, che avrebbe diviso in due parti il lotto dei ricorrenti, così come introdotta nella delibera comunale di adozione del piano, era stata oggetto delle osservazioni presentate dagli interessati, osservazioni che erano state condivise dall’amministrazione comunale, stante la delibera del C.C. n. 27 del 24.6.1996 favorevole all’eliminazione della previsione di piano.

Tuttavia, in sede di approvazione, la Regione, recepite le valutazioni contenute nel parere reso dalla Commissione Tecnica Regionale, apportava modifiche d’ufficio alla delibera comunale, dichiarando di non concordare con l’orientamento espresso dal Comune circa l’eliminazione del nuovo tratto di strada, ritenendo di confermare la previsione del piano “in quanto la prevista strada garantisce l’unico accesso all’area residenziale”, salvo concludere che “Il Comune con futura variante potrà eventualmente prevedere una soluzione alternativa”.

Testo sentenza

Consiglio di Stato , sez. IV, 24 marzo 2009 n. 1765

Approvazione di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica con vincolo decaduto

Caso Venezia - Aeroporto

L'assoggettamento di un'area a strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è vincolo strumentale e non conformativo: consegue che decade dopo 5 anni.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati ed approvati dopo tale caducazione di vincoli sono illegittimi perchè il Comune esercita un potere consumato per scadenza del termine di validità ed efficacia.

Ulteriore conseguenza è che tale illegittimità travolge i titoli edilizi rilasciati sulla base di un piano che quell'ente locale non aveva più titolo a varare.

Testo sentenza

TAR Toscana, sez. I, 3 marzo 2009 n. 383

Urbanistica per accordi - limit e condizioni - artt. 11 e 13 della legge 241/90

Dall'articolata e complessa disamina, si ritiene di dover riportare i seguenti passi:

Il cuore della formulata censura – come peraltro dell’intero ricorso, la questione qui posta essendo alla base anche della soluzione della seconda doglianza – risiede tutto nella qualificazione dei patti intercorsi tra le parti e cioè nello stabilire se siamo o meno in presenza di accordi determinativi del contenuto provvedimentale, ai sensi dell’art. 11 del legge n. 241 del 1990. Ritiene il Collegio che i tre patti del 27 maggio 2002, del 14 luglio 2003 e del 10 dicembre 2003 non costituiscano accordi determinativi del contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo deve essere adeguatamente valorizzato il dato normativo espresso, rappresentato dall’art. 13 della legge n. 241 del 1990. L’art. 11 più volte citato è collocato nell’ambito del titolo III della legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto “partecipazione al procedimento amministrativo”, il quale si chiude con l’art. 13, a mente del quale “le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Dunque tale norma esclude che la disciplina anche dell’art. 11 si applichi agli atti di pianificazione e di programmazione e quindi, per quel che qui interessa, agli atti propri della pianificazione urbanistica. È vero che l’inserimento di moduli convenzionali nell’ambito di procedure pubblicistiche è nato proprio in ambito urbanistico, ed ha nelle convenzioni di lottizzazione previste dalle norme in materia un suo momento di epifania di particolare importanza. Tuttavia questa realtà deve fare i conti con il cogente dato normativo di cui all’art. 13 della legge n. 241 del 1990, il quale assume una duplice valenza: contiene la enunciazione del principio secondo cui il modulo generale atipico di accordi procedimentali di cui all’art. 11 della legge n. 241 non è applicabile ai procedimenti amministrativi finalizzati alla adozione di atti di pianificazione, come in ambito urbanistico; se ne ricava tuttavia anche che possono essere le singole leggi di settore, cui lo stesso art. 13 rinvia, a prevedere accordi infraprocedimentali, come avviene per le convenzioni di lottizzazione, e a questi accordi previsti da disposizioni espresse si estendono in via suppletiva le disposizioni dettate in via generale dall’art. 11. Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, da un lato, riconduce le convenzioni di lottizzazione di cui alla legge n. 765 del 1967 alla disciplina di cui all’art. 11 ( Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255; idem 19 febbraio 2008, n. 534; TAR Toscana, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 153), mentre dall’altro esclude che l’amministrare per accordi possa avere ad oggetto, fuori dei casi ex lege, i poteri di pianificazione e di programmazione (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6685). La stessa Corte di Cassazione ha fornito dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 una lettura alla luce del successivo art. 13, finendo per affermare la convinzione che le previsioni di un piano regolatore generale non possono essere oggetto di accordo tra il Comune e il proprietario interessato. Più precisamente le Sezioni Unite hanno tracciato una distinzione netta tra gli accordi che decidono come debba essere l’assetto urbanistico di una certa area, ritenuti incompatibili con l’art. 13 cit., e gli accordi che disciplinano gli interventi per l’attuazione di tale assetto, invece possibili, come nel caso delle convenzioni di lottizzazione (Cass., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7452; idem 25 novembre 1998, n. 11934). Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che gli accordi dedotti in giudizio dalla società ricorrente, in quanti aventi proprio ad oggetto l’assetto urbanistico da attribuire ad una certa area, non possano essere qualificati come rientranti nel novero di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990.

In secondo luogo, si tenga conto che i patti richiamati risultano sottoscritti, per il Comune, dal Sindaco, organo palesemente privo di competenze in materia di pianificazione urbanistica, rimessa alla competenza del Consiglio comunale, con l’effetto paradossale che, accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, si dovrebbe ritenere vincolato il Consiglio comunale a seguire nell’adozione di atti di sua competenza le determinazioni assunte in sede di accordi da parte di altri organi. Lo stesso dicasi per la sottoscrizione di assessori provinciali. Anche questa considerazione milita a favore della tesi negativa, circa la riconduzione dei patti de quibus alla categoria tecnica dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990.

In terzo luogo è lo stesso esame del testo dei patti in considerazione che ne evidenzia la natura, non già di accordi determinativi del contenuto discrezionale di provvedimenti, bensì di meri protocolli d’intesa di natura in senso lato politica, com’è reso palese dalla partecipazione alla loro stipulazione di organizzazioni sindacali dei lavoratori e dal contenuto vario e composito degli impegni in essi presi (ivi compresi aspetti relativi all’inquinamento acustico e alla salute degli abitanti della zona).

Le osservazioni che precedono portano a concludere nel senso che le intese stipulate tra le Amministrazioni resistenti e la società ricorrente non hanno natura di accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 con l’effetto che risulta infondata la censura in esame con la quale si contesta la disciplina definitivamente approvata con il Regolamento urbanistico per asserito contrasto con gli accordi a suo tempo stipulati.

Testo sentenza

CdS 24-12-2008: s.u.a. con i 3/4 del valore immobili - questioni

Con la sentenza n.6545 il Consiglio di Stato affronta due questioni relativi ad uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata (nella fattispecie un piano di recupero in area centrale) presentato solo da alcuni proprietari aventi la maggioranza qualificata ovvero almeno i 3/4 del valore degli immobili calcolato sulla base dell'imponibile catastale.

La sentenza rileva per due aspetti:

  • sul procedimento, circa l'obbligo di notificare alla parte dissenziente;
  • sul risarcimento del danno invocato dalla parte stessa.

Testo sentenza

CdS 30-12-2008: destinazione agricola e vocazione in tal senso

La sentenza n. 6600 del Consiglio di Stato precisa che la destinazione a zona agricola non presuppone necessariamente l'esistenza di culture tipiche o caratteristiche simili di utilizzazione. La sentenza affronta inoltre i casi in cui si pone una più puntulae motivazione delle scelte urbanistiche in sede di pianificazione.

Testo

CdS 9-6-2008: osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici

Dalla sentenza in oggetto si evince che per i Giudici Amministrativi:

  • Le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Consiglio Stato, IV, 21.5.2007, n.2577).
  • Il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richiede una particolare motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che è sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C.d.Stato, IV, 11.10.2007, n.5357).

 

Cass. Pen. sez. III - lottizzazione abusiva per mutamento d'uso

In materia urbanistica, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552). presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale, richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima alcuna forma di arbitraria immutazione. Sicché, l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera. - Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric. Signori [Massima e fonte AmbienteDiritto.it]

 

Cass. Pen., sez. III - Lottizzazione abusiva e sub-acquirente lotto

In materia edilizia, il sub-acquirente di un singolo lotto risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che trattasi di reato progressivo nell'evento, nel quale è possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso. Presidente: Lupo E. Estensore: De Maio G. [Massima e Fonte su Lexambiente.it]

 

CdS, sez. IV, 28-07-2005 su natura contrattuale convenzioni urbanistiche

La natura contrattuale della convenzione urbanistica presuppone l'incontro della volontà delle parti, ed in presenza di clausole che abbiano determinato le modalità di calcolo del contributo di costruzione, queste sono vincolanti a prescindere da atti generali che dispongano diversamente: è pertanto ammissibile il calcolo degli oneri di urbanizzazione con valori più alti di quelli delle tabelle regionali di riferimento.

 

Cass. Pen., Sez. III, 24/2/2006, n. 6990

Lottizzazione abusiva in vendita simulata di multiproprietà alberghiera. Configura il reato di lottizzazione abusiva la vendita simulata in "multiproprietà alberghiera" di un edificio avente originaria destinazione alberghiera ma in realtà venduto in singole unità immobiliari a destinazione residenziale. Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni.

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