
CERTIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - EDILIZIA SOSTENIBILE
Approfondimenti, analisi, valutazioni, risorse, materiali per orientare la progettazione e l'esecuzione di qualità ed ogni altra attenzione orientata alla cultura della responsabilità.
Introduzione: questioni terminologiche
Dal 1976 la produzione normativa si occupa di dettare disposizioni in merito al contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (legge n. 373/1976).
Nel proseguo degli interventi legislativi
La questione energetica, considerata in tutte le sue declinazioni (rendimento, efficienza, riqualificazioni, risorse alternative, ecc..), è un interesse pubblico che supera perfino i confini nazionali non solo per le implicazioni economiche degli approvigionamenti bensì anche, e forse in modo sempre più pressante, per le implicazioni ambientali in senso lato (consumo di risorse naturali irriproducibili, produzioni di rifiuti, gas ed altri inquainanti, influenze sul microclima e sul clima globale, es. effetto serra - ecc.).
Le questioni energetiche, pertanto, anche in ragione della loro connessione ambientale, costituiscono un interesse pubblico tutelato dall'ordinamento giuridico con generale rilevanza penale delle inosservanze agli obblighi prescritti.
La materia: inquadramento giuridico
Le materie "giuridiche" sono fondamentali per stabilire la competenza legislativa in seno alla "ripartizione" attuata con il novellato articolo 117 della Costituzione (ved. legge costituzionale n. 3/2001); pertanto appare opportuno una considerazione in merito in ragione del fatto
Il d.lgs. 192/2005 ha per oggetto "attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia",
Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome in relazione al novellato art. 117 della Costituzione.
Ruolo dei Comuni.
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Le definizioni legali
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
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Nozioni e concetti tecnico-giuridici
La regola d'arte
.... richiamata art. 7, comma 2, d.lgs. 192/05
Non conformità
..... giurisprudenza
Vizi e difetti di costruzione
.... giurisprudenza
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Bibliografia: i manuali sono disponibili nella Guida FOAV-TECNOJUS 0-2008
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