Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La delibera dei comuni è obbligatoria?
di romolo balasso architetto

L'art. 9, comma 5, stabilisce che "fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4."

La previsione contenuta nel secondo periodo porta a ritenere tale incombenza come obbligatoria stante la conseguenze prevista: "decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento".

A prescindere dal fatto che non è dato conoscere la procedura di attivazione del commissario ad acta regionale (va richiesta? è automatica? ci pensa la Regione?), e quindi la natura ordinatoria o perentoria del termine del 30 ottobre (ossia se dopo tale tale data il Consiglio Comunale conserva o meno il potere di deliberare in merito), è lecito chiedersi cosa succede se il Comune non delibera: la legge trova applicazione oppure no?

Il tenore del comma 7 (del medesimo articolo 9) sembra far propendere per l'ipotesi secondo la quale, trascorso il termine assegnato, gli interventi straordinari di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultano possibili per tutti gli edifici (esclusi, ovviamente, quelli elencati dalla legge al primo comma dell'art. 9 stesso).

Infatti il precetto contenuto nel predetto comma stabilisce che gli interventi "... di cui agli articoli 2, 3 e 4 ... ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto".

Siccome la legge non prevede, in via ordinaria (cfr. art. 6), il rilascio di un titolo abilitativo edilizio (rectius "permesso di costruire") bensì la denuncia di inizio attività - DIA - (la cui natura giuridica non sembra ancora pacifica), la formulazione legislativa pone diversi interrogativi.

Si potrà notare come la legge abbia fatto riferimento al decorso del termine di cui al comma 5 (dando ad intendere che sia quello del 30 ottobre) e non alla deliberazione comunale (e quindi all'esisto della stessa), per cui questo atto pare possa anche non intervenire (ved. l'utilizzo della locuzione "dell'eventuale adozione del provvedimento" con cui si chiude il comma 5).

Di conseguenza sorge un interrogativo: ma il comune, decorso tale termine, senza aver deliberato in merito, a fronte di un'istanza di titolo abiltiativo edilizio di intervento straordinario su un edificio non costituente "prima casa di abitazione" può legittimare il diniego?

C'è da chiedersi, in altri termini, se in tale particolare situazione, trovano efficacia le disposizioni dei regolmaenti e degli strumenti urbanistici oppure quelle della legge regionale secondo la quale (cfr. art. 6, comma 1), in relazione al carattere straordinario, "prevalgono sulle norme dei regolamenti degi enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse" ?

In attesa dell'annunciata circolare regionale, pur con le riserve del caso, e per non alimentare una dispensiosa e scarsamente utile (in questo periodo) attività giurisdizionale, è auspicabile un intervento espresso dei Comuni anche per dare significato tecnico-giuridico a diverse nozioni (es. quella di "edificio esistente", oppure di "edificio realizzato anteriormente al 1989" - quando un edificio si potrà considerare esistente? quando è agibile^ quando è al rustico? ..).

I comuni non hanno certo un compito facile sia per le richieste valutazioni da porre a base della deliberazione, che debbono essere rese in forma "specifica" (e non generica), sia perchè la deliberazione dovrà costituire, di fatto, una "regolamentazione" che faccia riferimento a nozioni tecnico-giuridiche condivise, da assumere, auspicabilmente, in modo unitario almeno in un certo ambito territoriale intercomunale.

data documento:
7-09-2009
file: testo di legge
fonte: