Caratteristiche dell'intervento
È questo uno degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente che dà più filo da torcere, sia per l’incertezza pratica di individuare ed attribuire a questa categoria taluni interventi edilizi sia per l’elevato contrasto giurisprudenziale e dottrinale.
Il contrasto e le divergenze sorgono rispetto a due ordini di questioni:
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differenziare l’intervento in parola dagli altri interventi (che dovrebbero avere una portata inferiore);
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ammettere o meno alcune particolari caratterizzazioni nell’intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione, recupero di un rudere, ricostruzione in seguito a crollo, ecc.);
Una cosa appare certa.
L’intervento ha la funzione di trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere.
Per cui, a rigore,:
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se l’intervento è conservativo non può essere una ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria in caso di opere singole, restauro e risanamento conservativo in caso di insieme sistematico di opere);
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se l’intervento trasformativo, ammesso che possa esserci, viene raggiunto senza un insieme sistematico di opere, non può essere ritenuto di ristrutturazione edilizia;
Assume importanza il concetto di “insieme sistematico di opere”, il quale, da un punto di vista strettamente tecnico, potrebbe ragionevolmente fatto corrispondere ad una complessità e coordinamento di interventi riferiti all’insieme, che costituisce unità imprenscindibile.
Per cui alla ristrutturazione edilizia si possono attribuire i seguenti caratteri:
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sostanziale assenza di limiti quantitativi delle modificazioni strutturali, morfologiche, tipologiche e funzionali
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ampio limite qualitativo che consente la sostituzione degli elementi costituitivi, con l’avvertenza che ciò è possibile nelle generalità ma non nella totalità;
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l’ampia modificazione funzionale connessa all’ammissibilità delle modificazioni delle superfici (e quindi volumi), della destinazione d’uso e del numero delle unità immobiliari;
Va data attenzione al fatto che l’aumento di volume, per ampliamento e sopraelevazione, non sia ammesso nel concetto di ristrutturazione, fatta eccezione di piccoli ed insignificanti aumenti insiti nella nozione di recupero a cui la ristrutturazione fa riferimento.
Si ritiene di riportare alcune espressioni dottrinali ritenuti più aderenti sul piano operativo.
Assini-Mantini, Manuale di diritto urbanistico, 2 ediz., Giuffrè Editore, 1997, 657:
“Si ritiene inoltre che i lavori di ristrutturazione che non comportino alterazione dei volumi, rilevanza esterna e mutamento di destinazione, ma siano diretti solo alla conservazione delle opere preesistenti possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria”
“Quando invece la ristrutturazione comporta la modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti della costruzione, nonché il mutamento della destinazione d’uso, la ristrutturazione non può essere considerata opera di manutenzione straordinaria perché dette opere sono diverse dal consolidamento e dal restauro, in quanto con tali interventi si ha una costruzione del tutto nuova e diversa da quella preesistente.”
Giorgio Pagliari, Corso di diritto urbanistico, Giuffrè Editore, 1997, 186
“Se un’opinione al riguardo è esprimibile, si ritiene che ai fini della soluzione non possa che partirsi dalla definizione legislativa di ristrutturazione, la quale, come già ricordato, prevede interventi edilizi di portata così ampia da portare ad un organismo edilizio anche totalmente diverso dal precedente. Se ne deduce che la ratio della previsione della ristrutturazione edilizia non è quella del recupero della preesistenza in quanto tale e delle sue caratteristiche peculiari, ma del recupero, inteso essenzialmente come eliminazione di una situazione di degrado.” Ciò in ragione del fatto che la “ristrutturazione non è letteralmente, a differenza del restauro e del risanamento conservativo, un intervento finalizzato al ripristino dello status quo ante, ma è piuttosto funzionale alla ricucitura del tessuto edilizio, che non comporta necessariamente la mera ricostruzione.”
Adalberto Albamonte, La concessione edilizia, Giuffrè Editore, 1998, II, 2.2.1, 71
“Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati dalla loro idoneità ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell’organismo edilizio, con il risultato di trasformarlo in tutto o in parte sotto l’aspetto fisico e/o funzionale (cioè aumento delle superfici residenziali o non residenziali, aumento del numero delle unità immobiliari, mutamento della destinazione d’uso). La ristrutturazione non comprende invece l’aumento volumetrico.