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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili | ![]() |
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definzione d.lgs. 494/96
Le questioni
il parere
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Responsabile dei lavori - di romolo balasso architettoIl decreto legislativo 81/2008 ha ridefinito la figura del responsabile dei lavori nel modo seguente: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Il decreto legislativo 494/96, invece, definiva il responsabile dei lavori come "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modifiche; ". Rispetto alla precedente definizione di responsabile dei lavori, le modifiche più appariscenti risultano:
Letteralmente la norma dispone che i l responsabile dei lavori è un "incaricato" dal committente, il quale committente però, potrebbe essere soggetto diverso dal soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Ne conseguono alcuni interrogativi, tra i quali:
In ordine all'ultimo quesito si registrano due posizioni contrastanti relative a coloro che ritengono:
Al proposito, pur riconoscendo che il testo normativo è lacunoso, si ritiene di condividere la seconda tesi, e cioè che rimane confermato il regime previggente, ovvero che rimane una facoltà in quanto:
Si è dunque dell'opinone che il legislatore abbia inteso rappresentare le uniche figure in grado di assumere, nell'appalto privato, la funzione di "responsaible dei lavori" qualora il committente intendesse avvalersi di tale facoltà. Esattamente come succede per gli appalti pubblici: l'unica figura in grado di svolgere la funzione di responsabile dei lavori è il RUP. Anche il settore degli appalti pubblici è interessato da novità laddove, all'art. 93 del testo unico, viene precisato che "In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99". Probabilmente il d.lgs. 81/2008 ha iniziato ma non risolto compiutamente quella che si ritiene fosse stata una incongruenza: infatti se la sicurezza dei cantieri è centrata sul titolare del potere decisionale e di spesa, ossia sul committente, com'è possibile che il responsabile dei lavori sia in ogni caso il RUP che non possiede tali poteri? vedi anche: committente e esecutori |
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