Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

 

definzione d.lgs. 494/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questioni

 

 

 

 

il parere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dei lavori - di romolo balasso architetto

Il decreto legislativo 81/2008 ha ridefinito la figura del responsabile dei lavori nel modo seguente:

soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Il decreto legislativo 494/96, invece, definiva il responsabile dei lavori come "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modifiche; ".

Rispetto alla precedente definizione di responsabile dei lavori, le modifiche più appariscenti risultano:

  • non viene ripetuta quella che prima era chiaramente una facoltà del committente attraverso l'uso del sintagma "soggetto che può essere incaricato dal committente";
  • il responsabile dei lavori "coincide" con il progettista, per la fase di progettazione (essendo il soggetto incaricato della progettazione e non più "ai fini della progettazione"), e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione (supponendo sia figura di controllo dell'esecuzione). Diversamente dall'appalto pubblico, il legislatore non dice che il responsabile dei lavori "è" il progettista/direttore dei lavori, bensì che "coincide".

Letteralmente la norma dispone che i l responsabile dei lavori è un "incaricato" dal committente, il quale committente però, potrebbe essere soggetto diverso dal soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

Ne conseguono alcuni interrogativi, tra i quali:

  • deve sempre sussistere un atto formale di incarico da cui risultino esplicitati gli obblighi "delegati" ? (cfr. Cass. Pen. sez. IV, 10-06-2008, n. 23090);
  • è possibile che un soggetto committente diverso da quello affidatario degli incarichi professionali possa incaricare gli stessi di funzioni aggiuntive?
  • la nomina del responsabile dei lavori costituisce un obbligo per il committente?

In ordine all'ultimo quesito si registrano due posizioni contrastanti relative a coloro che ritengono:

  • sussista l'obbligo di incaricare il responsabile dei lavori con la conseguente necessità di specificare gli obblighi a questi delegati ai fini della ripartizione delle resposabilità;
  • che nulla è innovato rispetto alla precedente disciplina, per cui la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente.

Al proposito, pur riconoscendo che il testo normativo è lacunoso, si ritiene di condividere la seconda tesi, e cioè che rimane confermato il regime previggente, ovvero che rimane una facoltà in quanto:

  • il fatto che tutti gli obblighi previsti per tale figura, molti dei quali aventi rilevanza penale, siano collegati con quelli del committente attraverso la particella disgiuntiva "o", non porta a ritenere che la sua nomia sia obbligatoria previa specificazione degli obblighi delegati, bensì potrebbe limitarsi ad evidenziare che il responsabile dei lavori altro non è che un "alter ego" del committente, nel senso di essere quella persona che lo sostituisce nell'attuazione di tutti, o di parte, degli obblighi gravanti sul committente stesso, quale soggetto centrale in materia di sicurezza. Sembra illogico che il legislatore abbia posto un obbligo di nomina lasciando "libera" la delega degli obblighi.
  • se il legislatore avesse perseguito la nomina di un "responsabile dei lavori", quale figura tecnica competente a sopperire le carenze del committente, non le avrebbe collegate a due figure che possono non essere presenti in taluni interventi, qual'è il caso del progettista, assente per gli interventi di manutenzione ordinaria, o del direttore dei lavori, non espressamente richiesto sia per le attività edilizie libere che per le opere subordinate a DIA (cfr. Cass. Pen., sez. III, 10-07-2008, n. 28267);
  • la norma sarebbe illogica e contraddittoria qualora intendesse la nomina di un responsabile dei lavori finalizzata a coprire carenze tecniche del committente in materia di sicurezza, visto che il committente medesimo, qualora in possesso dei previsti requsiti, può assumere le funzioni di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;

Si è dunque dell'opinone che il legislatore abbia inteso rappresentare le uniche figure in grado di assumere, nell'appalto privato, la funzione di "responsaible dei lavori" qualora il committente intendesse avvalersi di tale facoltà. Esattamente come succede per gli appalti pubblici: l'unica figura in grado di svolgere la funzione di responsabile dei lavori è il RUP.

Anche il settore degli appalti pubblici è interessato da novità laddove, all'art. 93 del testo unico, viene precisato che "In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99".

Probabilmente il d.lgs. 81/2008 ha iniziato ma non risolto compiutamente quella che si ritiene fosse stata una incongruenza: infatti se la sicurezza dei cantieri è centrata sul titolare del potere decisionale e di spesa, ossia sul committente, com'è possibile che il responsabile dei lavori sia in ogni caso il RUP che non possiede tali poteri?

vedi anche: committente e esecutori

data documento:
10-11-2008
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