Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

esame definizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Committente - di romolo balasso architetto

Il decreto legislativo 81/2008 ha mantenuto la previgente definizione di committente, ovvero che il committente è:

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa realtivo alla gestione dell'appalto.

Dalla riconfermata definizione di committente si evince che questo risulta essere soggetto diverso in relazione al tipo appalto: in quello privato risulta definito nel primo periodo, in quello pubblico, invece si deve fare riferimento al secondo periodo.

Nell'appalto privato, dunque, il committente è soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indpendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; una definizione che non mette al riparo da possibili interpretazioni.

Infatti quella letterale porta ad escludere che via sia un committente obbligato nel caso in cui l'opera dovesse essere realizzata non interamente per conto del medesimo soggetto, come nel caso di una un edificio plurifamiare (ad appartamenti), o bifamiliare o, ancora, di casette a schiera.

Si tratta di casi piuttosto frequenti l'avere un'unica impresa costruttrice di un fabbricato appartenente a proprietari diversi, sia insorgente sul medesimo lotto (come nel caso di un edificio in linea) o su fondi distinti ancorchè finitimi (perchè si realizzazono edifici in aderenza).

Purtroppo nel decreto non risulta esplicato cosa si debba intendere per "intera opera" ovvero i criteri in base ai quali debba avvenire l'identificazione (es. in base alla proprietà immobiliare, per titolo abilitativo, ecc.).

Ulteriore interpretazione letterale della definizione di cui al primo periodo riguarda la titolarità del potere riconosciuta nel caso di opera pubblica: ci si chiede pertanto se il committente privato possa essere soggetto non titolare del potere decisionale e di spesa, come potrebbe essere, per sempio, un delegato, oppure un solo firmatario (prestanome) del contratto d'appalto.

Come noto la circolare n. 41 del Ministero del Lavoro del 18-03-1997 affermava che il committente andava individuato nel soggetto legittimato alla stipula del contratto d'appalto, il quale potrebbe essere soggetto diverso da quello per conto del quale l'opera viene realizzata. In quel caso, infatti, il sottoscrittore dell'appalto diventa soggetto obbligato a pagare il corrispettivo previe le verifiche ed altre facoltà ammesse dal diritto.

In materia sono intervenuti diversi spunti da parte della dottrina la quale ritiene che "la definizione della norma non indugia sulla qualifica formale del soggetto, ma sull'interesse reale alla costruzione dell'intera opera" tanto che risulta ragionevole presumere sussista nel legislatore la volontà che "il committente sia individuato attraverso il criterio sostanziale dell'effettivo vantaggio derivante dalla costruzione dell'opera".

L'adozione del criterio formale in luogo di quello sostanziale renderebbe possibile il ricorso da parte dei privati committenti di delegare la firma del contratto d'appalto a soggetti che non sarebbero destinatari reali del vantaggio derivante dalla costruzione.

Alcune ulteriori criticità potrebbero insorgere qualora il committente per conto del quale l'intera opera viene realizzata fosse diverso dal committente del contratto di affidamento dell'incarico professionale del progettista e direttore dei lavori.

Ved. acnhe Responsabile dei lavori e Esecutori

data documento:
10-11-2008
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