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D.M. 28 marzo 2008

G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, S.O. n. 127

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Visti gli articoli 3, comma 2 e 9 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice"; ed in particolare gli articoli 3 e 6 che individuano nella fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizzazione dello stesso, nonché l'art. 4 che stabilisce che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite allo Stato ed esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto altresì l'art. 29, comma 5 del predetto Codice, il quale dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali definisce, anche con il concorso con le regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2007 istitutivo della "Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali", nonché i successivi decreti integrativi del 29 novembre 2007 e del 30 gennaio 2008;
Premesso che è necessario garantire ad ogni cittadino la possibilità di accesso e fruizione del patrimonio culturale italiano, nonché favorirne la conoscenza, anche per finalità di sviluppo della cultura, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;
Premesso che l'integrazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più ampio principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione e che le problematiche relative all'integrazione e all'individuazione di percorsi di progettazione utili ad abbattere le barriere materiali e culturali sono state oggetto di attenzione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal 1992, del Parlamento europeo e della Commissione nonché del Consiglio d'Europa;
Premesso che la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, prevede all'art. 30 una specifica attenzione per il settore della vita culturale e per l'accesso delle persone con disabilità al patrimonio culturale;
Premesso che l'Istituto per la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) ha favorito l'evolversi del concetto di disabilità, dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione sulle possibilità di partecipazione, negate o favorite dalle condizioni ambientali e inducendo pertanto gli operatori pubblici e privati alla individuazione ed alla conduzione di azioni positive per assicurare la efficace e piena integrazione di tutti i cittadini e la loro partecipazione alla vita sociale in ogni suo aspetto, ivi compreso quello culturale;
Premesso che le azioni positive svolte per garantire l'accessibilità al patrimonio culturale italiano possono costituire anche un mezzo per favorire lo sviluppo civile ed economico del Paese;
Considerato che la fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano, ai sensi dell'art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizzazione esplicate con riguardo a detto patrimonio;
Considerato altresì che l'applicazione delle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche è elemento costitutivo di qualunque tipo di intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
Rilevato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2007 tra i compiti della "Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali" rientra la predisposizione di linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a favorire l'accessibilità ai beni e alle attività culturali alle persone con disabilità;
Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto e delle successive integrazioni la "Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali" risulta costituita da dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentanti delle università, esperti della materia, rappresentanti delle associazioni del settore;
Rilevato che la suddetta Commissione ha evidenziato quale obiettivo prioritario da perseguire la definizione di indirizzi operativi per garantire l'accessibilità e fruibilità agli istituti e luoghi della cultura nel rispetto delle istanze della tutela e valorizzazione degli stessi;
Valutato il documento predisposto in tal senso nell'ambito dalla suddetta Commissione dal titolo "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale";
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni in data 26 marzo 2008;
Decreta:
Articolo 1
Sono approvate le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, come definite nell'allegato A del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
ALLEGATO A

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