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D.M. 26 settembre 1997

G.U. n. 232 del 4-10-1997

Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.

Art. 1.

L'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del decreto legge 27-6-1985. n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal dodicesimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dalla legge 8-8-1985, n. 431.

Art. 2.

L'indennità risarcitoria di cui alFart. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'arca interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa. alla data di effettuazione della perizia.

Art. 3.

Il profitto in via ordinaria è pari al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24-3-1993, n. 75, del decreto legislativo 28-12-1993, n. 568, e della legge 23-12-1996, n. 662.
12] Le amministrazioni competentì possono determinare, con propria delibera, l'incremento della predetta aliquota in relazione alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 28-2-1985, n. 47, nonché in relazione alle norme di tutela, secondo lo schema dì seguito riportato, per le prime tre tipologie di abuso:

 
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 3
Non conforme alle norme di tutela
100%
75%
50%
Conforme alle norme di tutela
75%
50%
25%

Per le restanti tipologie di cui alla tabella allegata alla citata legge 28-21985, n. 47, le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto appresso riportato:

Tipologia 4 L. 1.000.000
Tipologia 5 e 6 L. 750.000
Tipologia 7 L. 500.000

Art. 4.

L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema sopradisposto o comunque prestabilita da specifica norma.

Art. 5.

Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria sono utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio.

 

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