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D.M. 20 luglio 2012, n. 140

(G.U. del 22 agosto 2012, n. 195)

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34. Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35. Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36. Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilità;

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38. Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39. Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

Esemplificazione determinazione del compenso CP e tabelle Z

Estratti dalla Gazzetta Ufficiale

Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione per progettazione preliminare
Tavola Z-1: categorie delle opere e parametro del grado di complessità
Tavola Z-2: prestazioni e parametri (Q) di incidenza
Progettazione - preliminare
Progettazione - definitiva
Progettazione - esecutiva e pianificazione e programmazione
Direzione esecutiva - esecuzione dei lavori e monitoraggi
Verifiche e controlli

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