Navigation




Legge 13 marzo 1958, n. 262

(G.U. del 9 aprile 1958, n. 85)

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili

Articolato

testo coordinato

Art. 1.

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono ssere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2

E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalita', della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Art. 3.

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Menu contestuale

Soggetto promotore

Supporto

vai al sito web Tecnojus
Centro Studi tecnico-giurdici

vai al sito web AF&P srl
Società di servizi di Tecnojus


Informazioni Tecnojus