Il nuovo modello completa il sistema informativo degli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 190/2024
Il Modello unico Parte III riguarda gli impianti FER realizzati in regime di attività libera, può comprendere più tecnologie nello stesso impianto ibrido e deve essere trasmesso dal proponente o dall’installatore delegato.
Il decreto adotta il Modello unico Parte III per la trasmissione alla piattaforma SUER delle informazioni sugli impianti di produzione da fonti rinnovabili soggetti al regime di attività libera. Il nuovo modello integra il sistema già composto dalle Parti I e II, che continuano ad applicarsi alle installazioni fotovoltaiche individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 297, con riferimenti aggiornati al d.lgs. n. 190/2024.
La Parte III deve essere resa disponibile entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto. Da quella data il proponente, o l’installatore munito di delega, deve trasmetterla telematicamente entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Per gli impianti già in esercizio prima della disponibilità del modello è previsto un termine transitorio di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione del modello sulla piattaforma.
- individuare correttamente la sezione e la lettera dell’Allegato A al d.lgs. n. 190/2024 cui appartiene l’intervento;
- per gli impianti ibridi, compilare le sezioni relative a tutte le tecnologie e agli eventuali sistemi di accumulo;
- predisporre dati tecnici, catastali e territoriali prima dell’entrata in esercizio, considerato il termine ordinario di cinque giorni;
- acquisire e allegare la delega quando la comunicazione è trasmessa dall’installatore o da altro rappresentante;
- censire gli impianti già operativi ai quali si applicherà il termine transitorio di sei mesi.
Fonti ufficiali consultate il 22 luglio 2026: pagina del provvedimento sul sito MASE; testo del decreto n. 223/2026.