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Giurisprudenza

Selezione Radar · 25–31 luglio 2026
Sezione Giurisprudenza

Pronuncia costituzionale selezionata per il rilievo sistematico nei procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili e nei rapporti tra pianificazione regionale e disciplina statale dell’energia.

Energie rinnovabili · aree non idonee · procedimenti autorizzativi

Aree non idonee alle FER: la Regione non può sospendere automaticamente vecchie e nuove istanze

La pianificazione regionale può orientare la localizzazione degli impianti, ma non trasformarsi in una moratoria generalizzata che paralizzi i procedimenti autorizzativi in attesa di un futuro regolamento.

01Corte costituzionaleFERAree non idonee

Il carattere temporaneo della sospensione non salva il blocco indiscriminato dei procedimenti

La sentenza dichiara illegittima la disposizione sarda che impediva di proseguire le istanze già presentate e di depositarne di nuove nelle aree non comprese tra quelle idonee, salvo autoconsumo e comunità energetiche.

PronunciaCorte costituzionale, sentenza 10 giugno 2026, n. 144; Presidente Amoroso, Redattore Buscema
Deposito e reperibilitàDepositata e resa disponibile sul sito ufficiale il 23 luglio 2026; reperibilità editoriale rilevata dal Radar dopo il 24 luglio
OrientamentoConfermativo e consolidante rispetto alle sentenze nn. 28 e 184 del 2025; principio già affermato anche dalla sentenza n. 134 del 2025

L’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 31/2025 subordinava la ripresa delle autorizzazioni nelle aree non idonee all’adozione, entro novanta giorni, di un regolamento regionale. Nelle more bloccava sia i procedimenti pendenti sia la presentazione di nuove domande. La Corte ha ritenuto la misura incompatibile con i principi fondamentali della materia energetica, che vincolano anche le autonomie speciali.

La qualificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e aprioristico: fuori dalle aree idonee restano applicabili i procedimenti ordinari, con le necessarie valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali. La Regione conserva competenze pianificatorie e localizzative, ma non può arrestare automaticamente l’attività amministrativa per un’intera categoria di interventi.

Il blocco è stato giudicato anche irragionevole perché trattava allo stesso modo istanze appena presentate e procedimenti già istruiti o prossimi alla conclusione, senza considerare stato dell’iter, investimenti sostenuti o caratteristiche del progetto. Il termine previsto per il regolamento non rende proporzionata una sospensione immediata e generalizzata.

Ricadute tecnico-professionali
  • nelle aree non idonee la domanda FER deve poter essere presentata e valutata secondo il procedimento ordinario, senza automatismi preclusivi;
  • progettisti e amministrazioni devono distinguere l’assenza delle semplificazioni proprie delle aree idonee dal divieto di localizzazione;
  • la valutazione deve restare riferita al caso concreto e coordinare interessi energetici, ambientali, paesaggistici e territoriali;
  • eventuali discipline regionali transitorie non possono paralizzare indiscriminatamente istanze pendenti e nuove domande;
  • nel ricostruire il quadro applicabile occorre considerare la successione normativa, ma il parametro interposto resta quello vigente quando la legge regionale è stata adottata.

Fonte ufficiale consultata il 31 luglio 2026: Corte costituzionale, sentenza n. 144/2026, testo integrale e dispositivo.