Foglio Notizie Tecnojus

Giurisprudenza

Selezione Radar · 14–20 luglio 2026
Sezione Giurisprudenza

Pronunce verificate nelle fonti ufficiali e selezionate per incidenza sulle attività tecniche, sulla progettazione e sui procedimenti amministrativi.

Energia · aree agricole · governo del territorio

Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: il divieto supera il giudizio costituzionale

La Corte costituzionale chiarisce il bilanciamento tra diffusione delle fonti rinnovabili e salvaguardia della continuità dell’uso agricolo del suolo.

03Corte costituzionaleFotovoltaicoSuolo agricolo

Il principio di massima diffusione delle rinnovabili ammette limiti giustificati dalla tutela del suolo agricolo

Il divieto riguarda i moduli collocati a terra nelle zone agricole e non preclude, in via generale, gli impianti agrivoltaici con moduli elevati che preservano le attività colturali e pastorali.

PronunciaCorte costituzionale, sentenza n. 127/2026; decisione 14 aprile, deposito 16 luglio 2026
Normeart. 5 d.l. 63/2024 · art. 20 d.lgs. 199/2021 · art. 2 d.lgs. 190/2024
OrientamentoPronuncia costituzionale definitiva; chiarimento nuovo e autorevole

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio. La disciplina censurata non vieta ogni produzione solare nelle aree agricole: limita gli impianti con moduli collocati a terra, conserva specifiche deroghe e lascia spazio alle configurazioni agrivoltaiche funzionalmente compatibili con la continuità dell’attività agricola.

Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non opera in modo assoluto. Può essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali la tutela di un suolo agricolo qualificato dalla Corte come risorsa scarsa. Rimane affidata ad amministrazioni e giudici la precisazione del significato concreto di “moduli collocati a terra”.

Ricadute tecnico-professionali
  • la fattibilità deve distinguere fotovoltaico a terra, agrivoltaico e configurazioni con moduli adeguatamente elevati;
  • la classificazione agricola dell’area e le deroghe legislative devono essere verificate prima dell’avvio del procedimento;
  • la continuità delle attività colturali e pastorali deve essere dimostrata con dati progettuali e asseverazioni coerenti;
  • la decisione merita un futuro Focus Tecnojus su FER, consumo di suolo e pianificazione territoriale.

Fonte ufficiale consultata il 20 luglio 2026: Corte costituzionale, sentenza n. 127/2026.

Paesaggio · beni culturali · istruttoria

La relazione paesaggistica deve considerare i beni culturali nell’“adeguato intorno”

Il perimetro dell’analisi non coincide necessariamente con quello materiale dell’intervento, ma si estende al contesto interessato dalle relazioni di intervisibilità.

02Consiglio di StatoPaesaggioRelazione paesaggistica

L’omessa valutazione delle interferenze visive determina un difetto di istruttoria

La presenza di beni culturali percepibili dall’intervento deve essere rappresentata e valutata anche quando non esiste uno specifico vincolo indiretto.

PronunciaConsiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2026, n. 4729
Normed.lgs. 42/2004 · d.P.C.M. 12 dicembre 2005
OrientamentoPrecisazione applicativa del Consiglio di Stato; diffusione ufficiale tardiva

La relazione paesaggistica non può limitarsi alla porzione di area direttamente occupata dalle opere. Deve descrivere i beni culturali ricadenti nell’area vincolata e nel relativo adeguato intorno, da individuare in relazione alla concreta intervisibilità e alla possibile interferenza dell’intervento con la percezione dei beni.

L’assenza di un autonomo vincolo indiretto non esonera dall’analisi contestuale. Quando la documentazione non consente all’amministrazione di comprendere la relazione visiva tra progetto e patrimonio culturale, l’autorizzazione paesaggistica risulta viziata per insufficienza dell’istruttoria.

Ricadute tecnico-professionali
  • la ricognizione preliminare deve comprendere beni culturali e visuali esterne al sedime dell’intervento;
  • fotografie, sezioni territoriali e fotoinserimenti devono documentare le relazioni di intervisibilità;
  • la relazione deve motivare il perimetro assunto come adeguato intorno;
  • la pronuncia si collega al Quaderno Tecnojus sull’autorizzazione paesaggistica ex art. 146.

Fonte ufficiale consultata il 20 luglio 2026: Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato n. 4729/2026.

Edilizia · distanze · responsabilità

Permesso di costruire disapplicato: affidamento del privato e decorrenza dell’azione risarcitoria

La decisione collega validità del titolo, violazione delle distanze, responsabilità comunale e diligenza esigibile dal proprietario e dai soggetti professionalmente qualificati.

01TAR PiemontePermesso di costruireAffidamento

Il termine risarcitorio decorre quando il titolo viene annullato o disapplicato e il danno diventa attuale

Lo standard di diligenza richiesto per riconoscere l’affidamento incolpevole varia secondo la qualità professionale del soggetto e la complessità del quadro tecnico e giuridico.

PronunciaTAR Piemonte, sez. II, 29 giugno 2026, n. 1475
MateriaPermesso di costruire · distanze legali · responsabilità della pubblica amministrazione
OrientamentoConforme a precedenti; segnalato un orientamento difforme del TAR Lazio

Per il TAR, l’illecito lesivo dell’affidamento riposto in un provvedimento favorevole si perfeziona quando il titolo viene annullato o disapplicato e il danno diviene concreto. Da quel momento decorre il termine per l’azione risarcitoria. Per i provvedimenti anteriori al codice del processo amministrativo trova applicazione la prescrizione quinquennale, non il termine decadenziale di centoventi giorni.

Nel caso esaminato il proprietario aveva confidato nelle valutazioni del progettista e dell’ufficio tecnico comunale circa il rifacimento della copertura e il rispetto delle distanze. Il giudice ha escluso il suo concorso colposo, ma non ha deciso direttamente un’eventuale responsabilità del professionista: questo profilo non deve essere ricavato oltre i limiti della pronuncia.

Ricadute tecnico-professionali
  • le verifiche sulle distanze devono essere esplicitate e conservate nel fascicolo progettuale;
  • la presenza di un titolo comunale non elimina il rischio derivante dai diritti dei terzi;
  • la diligenza richiesta cresce quando il soggetto coinvolto possiede competenze professionali specifiche;
  • occorre distinguere la responsabilità dell’amministrazione da quella, non decisa nel caso, del progettista.

Fonte ufficiale consultata il 20 luglio 2026: Giustizia Amministrativa, TAR Piemonte n. 1475/2026.