Il principio di massima diffusione delle rinnovabili ammette limiti giustificati dalla tutela del suolo agricolo
Il divieto riguarda i moduli collocati a terra nelle zone agricole e non preclude, in via generale, gli impianti agrivoltaici con moduli elevati che preservano le attività colturali e pastorali.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio. La disciplina censurata non vieta ogni produzione solare nelle aree agricole: limita gli impianti con moduli collocati a terra, conserva specifiche deroghe e lascia spazio alle configurazioni agrivoltaiche funzionalmente compatibili con la continuità dell’attività agricola.
Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non opera in modo assoluto. Può essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali la tutela di un suolo agricolo qualificato dalla Corte come risorsa scarsa. Rimane affidata ad amministrazioni e giudici la precisazione del significato concreto di “moduli collocati a terra”.
- la fattibilità deve distinguere fotovoltaico a terra, agrivoltaico e configurazioni con moduli adeguatamente elevati;
- la classificazione agricola dell’area e le deroghe legislative devono essere verificate prima dell’avvio del procedimento;
- la continuità delle attività colturali e pastorali deve essere dimostrata con dati progettuali e asseverazioni coerenti;
- la decisione merita un futuro Focus Tecnojus su FER, consumo di suolo e pianificazione territoriale.
Fonte ufficiale consultata il 20 luglio 2026: Corte costituzionale, sentenza n. 127/2026.