Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura del termine previsto per la deliberazione comunale del 30-10-2009
di romolo balasso architetto

L'articolo 9, comma 5, della legge regionale, prevede "fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento"

Il quesito è: ma il comune, decorso il termine indicato, conserva ancora la competenza a deliberare in merito?

La risposta sembra positiva per il fatto che il tenore della norma porta a ritenere tale termine come ordinatorio e non come perentorio. Infatti, come già ricordato in altro commento, la legge regionale del Veneto, diversamente da altre "consorelle", non disciplina alcun obbligo per i Comune di comunicare alla Regione l'interventuta deliberazione e, conseguentemente, non è previsto alcun "automatismo" di attivazione della procedura di nomina da parte della Regione stessa.

 

data documento:
16-09-2009
file: testo di legge
fonte: