Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare regionale n. 2797/09 - esplicativa? Gli interventi straordinari nelle zone agricole
di romolo balasso architetto

La circolare regionale 2797/09 in commento, asserisce, in via generale, che la legge regionale 14/09 "di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provincial e regionali, nonchè sulle altre leggi regionali in contrasto con essa".

In realtà la legge regionale suddetta non prevede alcun riferimento esplicito o diretto circa la prevalenza delle proprie norme straordinarie (quelle ricomprese negli articoli 2, 3 e 4) sulle altre norme regionali eventualmente "in contrasto" con le prime: l'articolo 6 comma 1, precisa che "le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse" (sic!!).

Non è questa la sede per disquisire sulla differenza tra il concetto di "deroga" e quello di "prevalenza", ma la questione che si determina, probabilmente, non sembra di poco conto soprattutto per il fatto che la prevalenza sarebbe temporanea; la stessa circolare ricorda che "la nuova disciplina ha una durata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, anche se i suoi effetti si produranno per l'intero arco di validaità dei titoli abilitativi degli interventi".

Si tratta di una situazione che potrebbe assumere un particolare significato per le zone agricole, zone che in Veneto, come noto, sono storicamente zone di tutela (ved. L.R. 58/78, L.R. 24/85 ora artt. 43 e 44 L.R. 11/04).

In proposito la circolare regionale inizia col ricordare che la legge regionale prevede un'espressa "speciale e apposita disciplina" per le zone agricole relativamente:

  • alla realizzazione di tettoie e pensiline di cui all'art. 5 anche in zona agricola (cfr. il comma 2);
  • alla realizzazione dell'ampliamento del 20% di cui all'articolo 2 sulle prime case di abitazione di edifici residenziali in zona agricola (cfr. art. 9, comma 6, secondo periodo);

ma conclude, sulla scorta di un considerato, che "per gli altri interventi, non viene dettata una apposita e specifica disciplina, (per cui) non vi è motivo per escludere le zone agricole dall'applicazione delle regole generali".

La circolare, però, non si limita a tale considerato ma precisa ulteriormente che "è pertanto possibile realizzare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 anche su edifici situtati in zona agricola senza che ciò sia condizionato alla sussitenza di requisiti oggettivi o soggettivi diversi da quelli previsti dalla legge (ndr: LR 14/09), ed è ammesso anche nel caso in cui l'edificio non sia più funzionale alla conduzione del fondo".

Commento per le zone agricole

La legge regionale 14/09 non sembra abbia introdotto una temporanea deregulation generale sia nei confronti degli strumenti di pianificazione (urbanistica e territoriale) che nei confronti della propria legislazione (in tal senso occorre combinare le disposizoni di cui all'art. 1, comma 2, art. 6, comma 1, e art. 9 comma 5).

In quanto legge dal carattere straordinario dovrebbe vigere il principio (giuridico) generale (più volte ricordato dalla giurisprudenza) secondo il quale tutto ciò che non risulta specificatamente e appositamente ammesso dalla legge speciale risulta escluso dal suo campo di applicazione (c.d. applicazione ed interpretazione restrittiva).

La legge regionale 14/09 non sembra aver fatto specifica eccezione a tale principio, anzi: laddove la legge stessa non ha efficacia (si ricorda che è direttamente applicabile soltanto per le prime case di abitazione) rinvia alla potestà ed autonomia normativa dei Comuni.

Tale aspetto è ricordato anche nella circolare "La L.R. 14/2009 si articola pertanto in due parti: l'una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e varaimente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati dalla Regione."

Consegue che l'applicazione degli interventi straordinari di cui agli articoli 2 e 3 non riguardanti la prima casa di abitazione è rimessa all'autonomia normativa dei Comuni.

Questa autonomia normativa, però, potrebbe non avere la "forza" di derogare quanto dispone la legge regionale 11/04 sull'edificabilità nelle zone agricole che, come anche ricordato dalla sentenza TAR Veneto n. 1353/09, è da ricondurre al particolare status di zona di tutela da imporre precisi requisiti oggettivi e soggettivi.

In tal senso potrebbe essere intesa anche la disposizione di cui al'art. 1 comma 2 della stessa L.R. 14/09: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali".

Pertanto, a mio parere, è possibile che l'inciso della circolare secondo il quale l'assenza di apposita e specifica disciplina nella legge regionale 14/09 rende possibile realizzare gli interventi straordinari anche su tutti gli edifici situati in zona agricola senza che ciò sia condizionato alla sussitenza di requisiti oggettivi o soggettivi, incontri invece un limite in tal senso proprio in ragione dell'assenza di apposita e specifica disciplina speciale e per il richiamo fatto dalla stessa L.R. 14/09 sia all'art. 1, comma 2, che all'art. 6, comma 1, per quanto concerna la prevalenza delle norme straordinarie (sono escluse le leggi regionali).

data documento:
14-10-2009
file: testo di legge
fonte: