Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare regionale n. 2797/09 - esplicativa? La deroga al regime delle distanze di "PRG"
di romolo balasso architetto

La circolare regionale 2797/09, in commento all'articolo 2, commi 1 e 2, ribadisce che:

"Gli interventi di ampliamento possono essere operati, nei limiti quantitativi consentiti e ferme restando le esclusioni elencate all'articolo 9, in deroga alle regole poste dagli atti di pianificazione di ogni livello, ivi comprese quelle relative ai limiti di altezza, alle distanze minime fissate dai piani regolatori generali (fatte salve per queste ultime le inderogabili disposizioni di fonte statale ai sensi dell'articolo 9, comma 8 della legge in commento. Non sono derogabili, in quanto estranei al campo applicativo della L.R. n. 14/2009, i contenuti ambientali e paesaggistici dei medesimi atti di pianificazione."

Il richiamato art. 9 comma 8 viene così commentato nella circolare: " Il comma 8 fa salve le disposizoni statali sulle distanze. Dunque sono fatte salve, ad esempio, le disposizioni del codice civile, quelle sancite dall'art. 9 del D.M. 2 apreile 1968, n. 1444, quelle del codice della strada."

La circolare non offre ulteriori spunti di riflessione su un tema fondamentale quale quello relativo al regime delle distanze in edilizia.

Le distanze in edilizia: qualificazione tecnico-giuridica

Il DM 1448/68, quale norma "regolamentare statale" (è di attuazione della legge n. 1150/42 - cfr. art. 41 quinquies), riguarderebbe una disposizione "urbanistica" applicabile solo in seguito al recepimento del DM stesso nei "nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggisti e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti".

La giurisprdenza (civile), però, come noto, ha qualificato la disposizione di cui al predetto art. 9 DM 1444/68 come norma propria dell'ordinamento civile, quindi di rango statale e, conseguentemente, inderogabile.

Appare logico ritenere che l'inderogabilità di tali distanze sussiste anche nei confronti delle medesime distanze recepite negli strumenti urbanistici e/o regolamenti edilizi.

In verità nei medesimi atti normativi vi possono essere altre distanze "inderogabili": quelle riconducibili all'art. 873 del Codice Civile relativo alla "Distanze nelle costruzioni" su lotti finitimi (... Nei regolamenti locali uò essere stabilita una distanza maggiore".)

Buona parte della giurisprudenza sembra ritenere integrative del codice civile quasi tutte le distanze presenti negli strumenti urbanistici e/o nei regolamenti edilizi quando queste non sono riconducibili a finalità meramente urbanistiche (di assetto).

In particolare sono state qualificate come distanze integrative di quelle civilistiche anche quelle dai confini di proprietà (forse per ricomprenderle nel c.d. principio della prevenzione).

Appare evidente che nel dubbio, circa la natura giuridica delle distanze presenti negli atti normativi locali, non possa ritenersi sussistente una "deroga automatica" al regime delle distanze ive contenute.

L'Ente locale, pertanto, dovrebbe fare una ricognizione del prorprio regime delle distanze e, al caso, intervenire con norme "derogatorie" espresse.

Sulla legittimità di tale evenienza potrebbero sussistere delle perplessità anche in ragione dello strumento deputato: può essere il regolemnto attuativo della legge 14/09? oppure si deve intervenire direttamente sugli atti normativi (strumenti urbanistici e/o regolamenti edilizi)?

data documento:
13-10-2009
file: testo di legge
fonte: