Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare regionale n. 2797/09 - esplicativa? concetto di edifcio esistente
di romolo balasso architetto

L'attesa circolare esplicativa è stata redatta e recapitata ai "soggetti" interessati, ossia i comuni. Si tratta del provvedimento n. 2797 del 22 settembre 2009, composto da 21 pagine e reso pubblico con il comunicato stampa del 25 settembre.

Impressione a caldo: Forse sarà per l'ampia autonomia riservata ai comuni che la circolare non entra troppo nello specifico.

Se nella relazione di presentazione al Consiglio Regionale del progetto di legge n. 398 si diceva che la proposta "si inserisce nell'ambito della disciplina del governo del territorio", nelle premesse della circolare si dice che "si tratta di un provvedimento che non ha la valenza e le caratteristiche di un "piano" - inteso come insieme di scelte territoriali, regole e risorse finanziarie - ma di una legge che si pone ... di promuovere il rilancio dell'attività edilizia ... e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia."

Nonostante tra le finalità ci siano anche il miglioramento della qualità architetonica ed edilizia e lo svolgimento di attività edilizie (gli ampliamenti, le ristrutturazioni, ..) e si disciplinino interventi edilizi "ordinari" (ved. art. 5, e art. 10 in particolare) la circolare evidenzia "che la LR 14/2009 non è una legge urbanistica nè edilizia ... ma ... una legge economica-finanziaria".

C'è da sperare che il legislatore regionale non prenda gusto ad inserire in leggi omnibus, o relative ad altre materie, norme incidenti significativamente sulla disciplina urbanistico-edilizia, costringendo a defatiganti ricerche ed interpretazioni sulla prevalenza degli interessi tutelati o derogati.

Tra i "chiarimenti" forniti dalla circolare ve ne sono molti degni di nota, al momento si ritiene commentare il seguente:

Edificio esistente.

l'indirizzo proposto è quello di riferirsi alla normativa sul condono edilizio che faceva riferiemento al concetto di "ultimazione".

La giurisprudenza ha poi interpretato tale concetto come "completamento al rustico" (e molto si è discusso se con tale accezione erano da ricomprendere o meno i tamponamenti laterali o se, invece, si potevano ritenere sufficienti l'esecuzione della intelaiatura e della copertura).

Sul punto la circolare propone di ritenere esistenti, quindi aventi diritto all'ampliamento, solo due categorie di edifici:
1) quelli caratterizzati dalla presenza delle strutture portanti e della copertura (non è richiesta l'agibilità);
2) quelli che non sono stati ancora realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.

Sembrano dunque esclusi stati costruttivi intermedi tra "il non realizzato e progettato e presentato al 31.3.09" e "lo stato realizzato al rustico (strutture e copertura)".

Tale esclusione appare incomprensibile: non si capisce perchè non "premiare" con i bonus previsti (ampliamento in deroga) anche tali stati costruttivi intermedi.

Al proposito va detto che la legge regionale (cfr. art. 9, comma 6, primo periodo) non fa menzione a stati realizzativi al 31.3.09, bensì alla sola presentazione di progetti e domande entro quella data (forse per far comprendere nel volume/superficie ampliabile anche lo stato progettuale); per cui non sembrano sussistere ragioni "politiche" o "giuridiche" giustificatrici dell'esclusione evidenziata con la circolare, tanto che potrebbero legittimarsi gli interventi in deroga anche per gli edifici che a quella data (31.3.09) erano in corso di realizzazione e non completati al rustico.

Sono del parere che la precisazione fatta con la circolare possa incontrare dei vizi di logicità: costringerebbe l'interessato a portare in copertura l'edificio che sta realizzando e richiederne poi l'ampliamento in deroga entro i 24 mesi previsti, magari demolendo, in parte, quanto appena "ultimato" di costruire.

Probabilmente, in ragione del fine perseguito dal legislatore, e cioè stabilire misure incentivanti l'avvio di attività edilizie in questo particolare momento storico ("promuovere gli investimenti privati" per usare le parole della circolare), il bonus poteva essere ammesso per qualsiasi attività edilizia legittima:

- sia essa riferibile ad un edificio esistente a prescindere dal suo stato di realizzazione;
- che ad un'attività da intraprendere ex-novo nel periodo previsto (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale).

Infatti il bonus poteva essere un incentivo per far intraprendere anche le attività "dormienti" in considerazione della scadenza temporale prevista per il suo "incasso" .

data documento:
1-10-2009
file: testo di legge
fonte: