Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali contenuti per la delibera dei Comuni ?
di romolo balasso architetto

Come già osservato il ruolo dei comuni è strategico per perseguire i fini posti dal legislatore regionale, in seguito all'accordo raggiunto in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

Si tratta di un ruolo complesso in ragione degli interessi contrapposti messi in gioco, sia pubblici sia privati, che dovranno, conseguentemente, essere adeguatamente bilanciati e ponderati.

La legge, infatti, richiede delle "specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale" da porre a base della deliberazione avente ad oggetto "se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4", ovvero gli interventi straordinari da "richiedere" entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Appare evidente che le valutazioni siano da riferire, quanto ai caratteri previsti, allo stato della pianificazione urbanistica vigente e di quella, eventualmente, in itinere, oltre che alle reali condizioni urbanistico-edilizie del territorio.

Altrettanto evidente ritenere che i Comuni conservino quella discrezionalità amministrativa e tecnica vincolata al rispetto dei principi propri del potere esercitato.

Tuttavia è lecito supporre che tali discrezionalità incontrino gli ulteriori vincoli posti dal legislatore regionale da intendere come "confini" oltre i quali non è consentito andare (pena l'illegittimità dell'atto).

In questa prospettiva la dizione "con quali ulteriori limiti e modalità" non sembra potersi interpretare in senso ampliativo dei limiti previsti (20% e 40%) e, almeno per certe misure, delle modalità realizzative degli ampliamenti (previste per i soli interventi dell'articolo 2 e non anche per quelli dell'articolo 3 !).

Pertanto, soprattutto con riferimento ai "limti" di ampliamento (o quote) sono possibili diversi svolgimenti "locali" in relazione allo stato di urbanizzazione delle aree/zone e, come detto, delle condizioni edilizie ed urbanistiche delle stesse in rapporto agli stati di pianificazione.

Anche le modalità realizzative degli ampliamenti possono essere oggetto di regolamentazione specifica e differenziata, anche in considerazione di quelle previste dal legislatore regionale (nota: secondo il codice civile - art. 877 - la costruzione in aderenza si differenzia da quella in appoggio, potendo generare un contrasto con la nozione giurisprudenziale di ampliamento, desumibile dalle sentenze della Corte Suprema di Cassazione Penale).

Limiti e modalità, a nostro avviso, presuppongono di definire, sotto il profilo tecnico-giuridico, la nozione di deroga, di ampliamento, di ampliamento in deroga, di edificio esistente, di edificio realizzato, di pertinenza urbanistica, di ricostruzione, di abuso edilizio, di edilizia sostenibile.

Su questo fronte, in seguito a specifico invito rivoltoci, stiamo collaborando con alcuni comuni organizzatori, alla preparazione di eventi formativi seminariali su base provinciale (es. Villafranca di Verona, ...) a cui rimandiamo.

data documento:
8-09-2009
file: testo di legge
fonte: