Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si qualifica la DIA prevista dall'art. 5?
di romolo balasso architetto

L'articolo 5 della legge regionale, rubricato "Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici", per l'epressa finalità perseguita disciplina, diversamente dagli articoli 2, 3 e 4, un intervento "ordinario" nel senso che la norma non è temporalmente definita, per cui non vi sono termini decadenziali.

Il legislatore regionale ha stabilito che "non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" purchè tali strutture siano "finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiroe a 6 kWp.".

Tali pensiline e tettoie, continua la norma, possono essere realizzate "anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA)."

La DGR n. 2508 del 4 agosto u.s. ha stabilito che le predette tettoie e pensiline debbono avere:

  • una "superficie massima non computabile volumetricamente" non maggiore di 10 mq/kW e/o kWp con un massimo di 60 mq per ogni singola unità abitativa;
  • altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, non maggiore di 3,50 ml dal piano campagna ovvero 2,50 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.

A prescindere dalle nozioni di "abitazioni esistenti", "superficie massima non computabile volumetricamente", "piano campagna" (sulle quali dedicheremo adeguati approfondimenti) rileva, in relazione alla prescritta subordinazione a DIA, che secondo la delibera di giunta Regionale "sono considerate pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno".

Dalla defnizione data non sembra possibile ricavare la qualificazione tecnico-giuridica di tale tipo di opere e, quindi, il regime "ordinario" di subordinazione (permesso di costruire o DIA), fatte salve le ipotesi di alternatività o di facoltà ammesse dal legislatore nazionale (art. 22 del testo unico edilizia).

La qualificazione suddetta si ritiene fondamentale al fine della vigilanza sull'attività ovvero in merito alla rilevanza penale o meno in caso di violazioni. Evidentemente il legislatore regionale si è rifatto alla possibilità concessa dall'art. 22, comma 4, del TUED, ma non ha precisato se il regime della DIA per tali tipi di opere è da ritenersi quello del comma 1 o del comma 3 del medesimo articolo 22.

Il fatto che si sia esclusa la realizzazione di tettoie e pensiline nelle "pertinenze" degli edifici destinati ad abitazione, sembra che non si riconosca anche a questo tipo di strutture il carattere pertinenziale.

Il regime pertinenziale o meno di pensiline e tettoie, però, potrebbe essere una discriminante importante ai fini della vigilanza sull'attività edilizia.

Come noto qualora le pertinenze avessero un volume non superiore al 20% dell'edificio principale (forse da intendere anche come indice complessivo delle pertinenze urbanistiche di un edificio) non sono considerate come "nuove costruzioni" e pertanto ricadono nel regime depenalizzato della DIA di cui al primo comma dell'art. 22 più volte richiamato.

A mio parere le tettoie/pensiline così finalizzate possono ritenersi delle pertinenze e, quindi, il regime di subordinazione (con riferimento alla rilevanza penale o meno) dipende dal rapporto volumetrico con l'edificio di cui vanno a costituire pertinenza.

Certo che se si dovessero utilizzare tutti i 60 mq di superficie per l'altezza massima riportata in delibera, il volume urbanistico, ancorchè non computabile ai fini urbanistici, ammonta a 210 mc; per cui si potrebbe legittimare una DIA ordinaria (da intendersi da comma 1 dell'art. 22), pur nell'ammessa facoltà di ricorre al permesso di costruire (cfr. comma 7 del medesimo art. 22), solo quando l'edificio abitativo ha un volume superiore a 1.050,00 mc e non esistano altre strutture pertinenziali per l'edificio in questione tali da superare tale rapporto volumetrico.

In caso diverso, invece, ancorchè qualificabili come "pertinenze" le tettoie e pensiline de quibus sarebbero "nuove costruzioni" subordinate al regime del permesso di costruire o alla DIA alternativa di cui al comma 3 dell'art. 22, così come ammesso dalla disposizione regionale.

 

data documento:
3-09-2009
file: testo di legge
fonte: