Legge Regionale Veneto 7-8-2009 n. 17: Inquinamento luminoso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione comunale e Progettazione illuminotecnica obbligatoria -
di romolo balasso architetto

Il piano casa ragionale (L.R. 14/2009) sta monopolizzando l'attenzione al punto che la legge in questione sembra passare (almeno momentaneamente) inosservata.

In realtà prescrive obblighi efficaci dello scorso 26 agosto, data della sua entrata in vigore.

In proposito stiamo curando la redazione di un approfondimento, nel frattempo riteniamo opportuno evidenziare che la legge ha dettato specifici requisiti ed adempimenti per quanto concerne l'illuminazione esterna sia pubblica che privata.

Se i requisiti previsti non riguardono soltanto prescrizioni a tutela dell'inquinamento luminoso bensì anche di risparmio energetico, tra gli adempimenti di maggior pregio si devono citare:

  • l'obbligo di autorizzazione comunale per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario (art. 5, comma 1, lettera c);
  • obbligo di progetto illuminotecnico per gli impianti di cui sopra fatta eccezione per gli impianti di modesta entità o teporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice (ved. art. 7, comma 3).

La legge, pur riproducendo l'elenco degli impianti esclusi dal progetto illuminotecnico, non sembra di immediata comprensione ed interpretazione anche con rigaurdo ad altri aspetti dalla stessa considerati; infatti non sembra chiaro:

  • se l'elenco degli impianti esentati riproduce, in concreto, tutte e tre le fattispecie o solo quella degli impianti con obbligo di certificazione finale;
  • se l'autorizzazione comunale sia sempre necessaria a prescindere dall'obbligo di progettazione ovvero limitata agli impianti con tale obbligo; ed ancora se tale autorizzazione possa essere "compresa" nel titolo abilitativo edilizio nel senso che le disposizioni di legge diventano un requisito di conformità degli interventi;
  • se la dichiarazione di conformità sia obbligatoria anche per gli impianti oggetto di progettazione o soltanto per quelli non soggetti a tale obbligo;

A parte i molti termini previsti (a carico di Comuni e Province) e le altre prescrizioni verosimilmente di carattere ordinatorio, per chiunque realizzi impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità dalla legge è prevista una sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1.030 per punto luce, che si triplica qualora la violazione sia compiuta all'interno di talune fasce di rispetto (art. 8).

data documento:
30-08-2009
file: testo di legge
fonte: