Legge Regionale Veneto 8-7-2009 n. 14: Piano casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 26/09 - interpretazione autentica: nozione di prima casa di abitazione L.R. 14/09
di romolo balasso architetto

Il piano casa regionale fa riferimento a due concentti senza averli definiti: quello di "prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo" (art. 7, comma 1) e "prima casa di abitazione" (art. 9, co. 3 e co. 7).

La circolare regionale 2797 del 22/09/2009 è entrata in argomento asserendo che "La norma intende favorire la c.d. "edilizia di necessità" (prima casa) richiamandosi ad una fattispecie già presente nella legislazione statale sia relativa alla materia edilizia che alla materia fiscale, consentendo in sede di immediata applicazione gli interventi in favore del proprietario od avente titolo che intendano procedere all'ampliamento della prima casa di abitazione e riducendo l'onerosità di tali interventi (articolo 7, comma 1)".

Ora la legge 9 ottobre 2009, n. 26, fornisce la seguente interpretazione autentica: "Per "prima abitazione del proprietario" .. e "prima casa di abitazione" .. si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventriquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14."

La legge in parola non si limita a chiarire le nozioni bensì dispone che "gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione ... diversa da quella indicata ... sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1".

Appare evidente che l'interessato dovrà allegare alla pratica edilizia una dichiarazione e/o la documentazione comprovante il requisito di "prima abitazione" ovvero di "prima casa di abitazione" così come interpretato con la nuova legge regionale.

data documento:
15-10-2009
file: testo di legge
fonte: