Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 19 aprile 2010, n. 15081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza cantieri: principi fondamentali
di romolo balasso architetto con elisa berton, avvocato penalista

La sentenza rileva per il fatto che mette bene in evidenza alcuni principi antinfortunistici fondamentali relativamente alle posizioni di garanzia di tre soggetti: appaltatore/imprenditore, preposto, committente.

La sentenza può essere sintetizzata nel modo seguente:

  1. il grassello di calce è sostanza potenzialmente pericolosa che va conservata in luogo accessibile ai soli addetti ai lavori (dovere di custodia);
  2. il preposto è una sorta di "alter ego" dell'imprenditore destinatario, in quanto tale e "iure proprio", dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc" perchè titolare di una autonoma posizione di garanzia;
  3. le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare non solo l'incolumità dei lavoratori, ma anche quella di quanti per legittima ragione accedono all'ambiente di lavoro;
  4. il titolare della ditta incaricata dei lavori è soggetto sul quale grava un autonomo obbligo di garanzia che può essere trasferito a terzi solo in virtù di specifica delega;
  5. il committente è sempre soggetto che ricopre una autonoma posizione di garanzia in quanto nelle ipotesi di appalto di lavori edilizi, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati;
  6. l'intreccio di responsabilità tra i vari soggetti (appaltatore e committente) è fatto considerato dalla giurisprudenza ben prima del d.lgs. 626/94, ciò per la sussistenza dell'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore (in seguito recepito all'art. 7 del d.lgs. 626/94);
  7. tuttavia, in caso di lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile e l'appaltatore si avvale anche dell'attività di un preposto, presente dunque in cantiere, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori;
  8. in caso di infortunio, conseguentemente, occorre, ai fini dell'accertamento delle responsabilità del committente, un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori;
  9. plurime decisioni giurisprudenziali, al fine di evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva), sottolineano la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti:
    • i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore (culpa in eligendo);
    • l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
    • la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
data documento:
1-05-2010
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