Quesiti Tecnojus
Richiedente: Ordine professionale Verona

quesito

 

 

 

Per l'Ordine professionale è legittimo rifutare la designazione della terna di nominativi dalla quale il costruttore sceglie il collaudatore, quando il progetto delle opere (in c.a.) è firmato da tecnico diplomato?

 

data documento:
16-04-2009
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Risposta

Il parere verte sull’esistenza o meno di un obbligo di designazione ovvero se la medesima può essere legittimamente “rifiutata/omessa” nel caso in cui figuri come progettista e/o direttore dei lavori delle opere (edificio/strutture) un tecnico non laureato (nella fattispecie ricorrente: un geometra).

I termini della questione credo si possano riassumere in tre punti principali, ovvero:

  1. l’obbligo normativo e natura dello stesso;

  2. natura, funzioni e contenuti del collaudo statico in relazione alle competenze;

  3. ruolo dell’Ordine professionale in materia, specie con riferimento alla designazione della terna di collaudatori.

Per quanto concerne il primo punto è presto detto: l’articolo 67 comma 4 del testo unico edilizia fa obbligo al costruttore di richiedere agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, la designazione di una terna di nominativi di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore, e ciò per consentire allo stesso richiedente di proseguire con gli altri adempimenti (formali) prescritti (art. 67, co. 3 TUED).

Sembra ragionevole presumere che a fronte di un obbligo giuridico di richiesta di designazione, vieppiù riservata esclusivamente all’Ordine prescelto dal costruttore, corrisponda un conseguente obbligo (giuridico) da parte dell’Ordine stesso di fornire la terna richiesta e all’uopo designata, per consentire all’interessato, si ripete, di adempiere agli ulteriori obblighi stabiliti dal legislatore a tutela degli interessi pubblici coinvolti (nella fattispecie tutti riconducibili all’incolumità pubblica).

Al sottoscritto sembra che il coinvolgimento dell’Ordine, quale organismo pubblico, si qualifichi come esercizio di una funzione autoritativa discrezionale di tipo pubblicistico, nel quale la discrezionalità è da ritenersi limitata alla scelta della terna e non nel rilasciare o meno (rifiutare od omettere) la designazione richiesta.

Il collaudo statico delle opere strutturali soggette a denuncia ai sensi dell’art. 65 del TUED, è, come noto, nelle esclusive competenze dell’ingegnere e dell’architetto iscritti all’albo professionale da almeno 10 anni, a condizione che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera (nel senso che non deve avere sull’opera altri e diversi interessi).

La funzione del collaudo statico di cui all’art. 67 del TUED ha, a mio parere, pregnante natura pubblicistica: al fine di garantire l’incolumità pubblica, il collaudo (positivo) deve consentire alle opere di essere poste in esercizio (ved. art. 67 comma 1 del TUED; D.M. 14-9-2005 punto 8; D.M. 14-1-2008 punto 9).

Il contenuto del collaudo statico (ad oggi riferibile a tutte le normative previgenti al D.M. 14-1-2008, testo unico delle norme tecniche per le costruzioni, in ordine al regime transitorio di cui all’art. 20 della legge 31/2008 così come modificato con art. 29, comma 1-septies legge 14/2009) è sostanzialmente un atto di natura meramente (se non esclusivamente) tecnica: accertare l’idoneità statica delle opere attraverso un giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni portante (ved. in particolare i D.M. del 2005 – punto 8 – e del 2008 – punto 9, ma anche punto 3 del DM 9-1-1996).

Essendo un giudizio tecnico pare sia da escludere dal collaudo ogni valutazione sulle competenze del progettista e del direttore dei lavori, competenze che la norma generale (ved. art. 64 commi 2 e 3 del testo unico edilizia) non riserva in via esclusiva agli ingegneri e agli architetti, bensì, genericamente, a tecnico abilitato, iscritto all’albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

La giurisprudenza (maggioritaria), tra l’altro, ritiene che la competenza del tecnico diplomato (geometra) relativamente alla progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato (o comprendenti strutture in c.a.) non sia esclusa a priori (tout court dice il TAR e il Consiglio di Stato in diverse sentenze consultate), ma la sua idoneità a firmare il progetto o la direzione di “un’opera edilizia che, pur non essendo di modeste dimensioni, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio”.

All’Ordine professionale cui viene richiesta la designazione/indicazione della c.d. terna di collaudatori, come già ricordato, costituisce una funzione pubblicistica (si ripete: di nominare un tecnico qualificato in grado di esprimere un giudizio di idoneità statica delle strutture al fine di garantire l’incolumità pubblica), cui l’interessato è obbligato (per legge) a ricorrere (allo stesso è data la sola facoltà di scegliere a quale Ordine richiedere la terna – ved. l’uso della disgiunzione “o” – forse rimanendo possibile avanzare la richiesta ad entrambi gli ordini).

Questa particolare funzione che il legislatore ha attribuito agli ordini professionali, va a costituire, a mio giudizio, un atto (pubblicistico) del proprio Ufficio, in quanto tale, ritengo sia atto dovuto nei termini generali (30 giorni dalla richiesta). In caso contrario potrebbero configurarsi responsabilità anche di natura penale (es. art. 328 del codice penale – ved. recente sentenza Cass. Pen. n. 14.446 del 2-4-2009), salvo che non si giustifichi il ritardo o l’impedimento (purché legittimo).

Per l’esercizio di questa funzione da parte degli ordini professionali il legislatore non ha posto alcuna preliminare verifica, oppure condizioni particolari, o riserve di sorta; né ha previsto in capo agli ordini alcuna valutazione discrezionale eccetto che quella di scelta dei tre professionisti da indicare.

Infatti la designazione della terna non avviene sulla base della valutazione dell’opera progettata/diretta, indipendentemente che a firmarla sia un tecnico diplomato o laureato: non viene presentato il progetto, né è ammissibile (legittimo) richiedere tale onere, per poter, eventualmente, operare valutazioni di competenza professionale (paleserebbe, a mio parere, un aggravio ingiustificato ed ingiustificabile del procedimento, e non si garantirebbe l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione).

In ragione di questo duplice aspetto (funzione pubblicistica/atto dovuto – assenza di elementi di valutazione sulle competenze in ragione del fine dato: la designazione della terna di nominativi tra cui scegliere il collaudatore) l’Ordine professionale, a mio giudizio, non può legittimamente rifiutare la designazione motivando la non competenza professionale del progettista e/o del direttore delle opere.

La designazione posta in capo all’Ordine professionale, pertanto, ritengo sia atto dovuto legislativamente e pertinente al proprio Ufficio (la richiesta va espletata “ratione officii”); allo stesso organismo, nel caso volesse sollevare la questione competenze, l’ordinamento giuridico mette a disposizione altri strumenti di “tutela” (denuncia all’A.G. per notizia di reato ex art. 348 c.p. – impugnativa degli atti amministrativi abilitativi l’intervento avanti il G.A., ecc..) e non certo quello di opporre un rifiuto ad una semplice richiesta che, come detto, ha altri fini ed è priva di elementi di valutazione esterni alla scelta dei tre professionisti da indicare, tanto che la violazione di tale obbligo potrebbe configurare, tra le varie, addirittura anche una responsabilità penale (art. 328 c.p.).

Romolo Balasso architetto