Quesiti Tecnojus
Richiedente: Ordine professionale Belluno

quesito

 

 

 

Quali sono le competenze professionali di un dottore agronomo forestale (progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza in cantiere) relativamente ad intervento edilizio di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato in Z.T.O. B ?

 

data documento:
19-02-2009
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Risposta

Le competenze professionali del dottore agronomo e forestale sono disciplinate dalla legge 7 gennaio 1976 n. 3, così come modificata ed integrata con legge 10 febbraio 1992 n. 152.

Si tratta di competenze “riguardanti il mondo rurale” e, per certa misura, quello “ambientale”, indipendentemente dalla zona territoriale omogenea interessata, e nelle quali mi pare rientrino le sole costruzioni rurali e non altri tipi tra quelle ricomprese nella nozione di edilizia civile.

Consegue che le singole prestazioni professionali debbono essere ricondotte alla fattispecie, ossia al contesto entro il quale acquisiscono la loro efficacia.

Ulteriore profilo riguarda la ripartizione delle competenze tra gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell’Albo professionale; al proposito occorre valutare le competenze alla luce dell’art. 11 del D.P.R. 328/2001.

L’aspetto riguardante le competenze in materia di coordinamento della sicurezza cantieri, a mio parere, può rilevarsi questione controversa sotto il profilo giuridico.

Infatti le lauree di classe magistrale LM-69, scienze e tecnologie agrarie, ed LM-73, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, così come le classi di laurea 74/S, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, 77/S, scienze e tecnologie agrarie, costituiscono titolo abilitativo idoneo per svolgere le attività di coordinatore a condizione dell’acquisizione dell’attestato di frequenza, possibile se, unitamente al titolo, si provino le attestazioni necessarie quanto ad espletamento di attività di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per gli anni richiesti (1 o 2, in relazione al tipo di laurea, o 3 se diplomati).

Il d.lgs. 81/2008 non qualifica espressamente la prestazione di coordinatore come prestazione regolamentata ossia collegata o riconducibile al regime della professione cui il titolo formativo (la laurea) consente, con l’abilitazione, l’accesso.

Ciò potrebbe indurre a due filoni interpretativi:

  1. il coordinatore è legato alla professione relativa al titolo formativo: in questo caso l’esercizio dell’attività di coordinatore potrebbe risultare subordinata alla professione regolamentata di appartenenza, e, conseguentemente, alle competenze di questa, intese anche come limiti;

  2. il coordinatore non è legato alla professione, in quanto il legislatore ha posto come unici requisiti il titolo formativo e l’esperienza lavorativa e non anche l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo.

Nel primo caso, per quanto riguarda il quesito posto, il coordinamento della sicurezza da parte del dottore agronomo e forestale sarebbe possibile soltanto entro “il mondo rurale”, nel secondo caso, invece, tale limite non sussisterebbe.

A parere di scrive, allo stato attuale delle conoscenze in materia, è da preferirsi, sotto un profilo strettamente giuridico, la seconda linea interpretativa, anche se ciò non manca di sollevare dubbi di coerenza delle disposizioni legislative, forse interessanti più aspetti di politica professionale di competenza delle Istituzioni di rappresentanza (Ordini, Federazioni degli Ordini, Consigli Nazionali, CUP).

Per quanto concerne le responsabilità conseguenti all’esercizio di attività “fuori competenza”, laddove l’attività esercitata riguardi, quindi, una professione regolamentata con competenze riservate o esclusive, si può configurare il reato di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 del codice penale. Si tratta, nella fattispecie, di un delitto, ossia di un reato per la sussistenza del quale è necessario, come elemento psicologico (ved. art. 43 del c.p.) il dolo (si ritiene che il dolo in questione possa essere quello generico).

In via del tutto teorica, il professionista iscritto all’Albo che incorra in un reato, dovrebbe comportare altresì una responsabilità professionale sanzionata deontologicamente.

Sotto il profilo civilistico, invece, il professionista, oltre a non aver diritto al compenso (ved. art. 2231 del codice civile), può esporsi alla responsabilità civile sia contrattuale che extracontrattuale e, quindi, al risarcimento del danno.

Romolo Balasso architetto