Massime Tecnojus
TAR VENETO Sez. II n. 1988 del 11-7-2008

 

 

massima

 

 

 

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

Atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale rilevante come il certificato di agibilità non assuma alcun rilievo sotto il profilo urbanistico edilizio, assolvendo all'esclusiva funzione di controllo sanitario-urbanistico, il procedimento per il rilascio dello stesso è analiticamente descritto dal testo unico edilizia, articolo 25.

data documento:
04-11-2008
file: sentenza
fonte:

L’art. 25, commi 3-5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali:

- il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3° comma lett. a) del d.p.r. 380 del 2001;

- il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità;

- il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;

- il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 d.p.r. 380 del 2001).