Massime Tecnojus
TAR VENETO Sez. II n. 169 del 24-1-2008

 

 

massima

 

 

 

Natura delle strade private aperte al pubblico

Affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario, ma è anche necessario che la strada sia posta al servizio di una collettività indeterminata di cittadini portatori di un interesse generale.

data documento:
04-11-2008
file: sentenza
fonte:

Non è, quindi, da considerare ad uso pubblico una strada privata che:

1) è utilizzata prevalentemente dagli abitanti dei comparti edilizi che su essa prospettano;
2) è priva di marciapiedi e, pertanto, non si presenta destinata alla circolazione dei pedoni come richiede, invece, l’art. 2 del c.d.s. allorché definisce il concetto di strada;
3) è a vicolo cieco e, dunque, per essa non può valere il principio della presunzione di uso pubblico che opera solo qualora il tratto di strada colleghi due strade pubbliche (TAR Reggio Calabria, 5.5.2006 n. 712);

Ad ogni buon conto, l’assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all’apertura di un accesso sulla strada medesima, né il Comune a rilasciare la relativa concessione amministrativa, poiché il Comune competente, titolare di una servitù di passaggio su area privata, può esercitare sulla medesima i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l’uso generale da parte della collettività: con la conseguenza che, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo,, il Comune non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (Cass. civ., II, 12.7.2007 n. 15661).