Massime Tecnojus
TAR VENETO Sez. II n. 1667 del 5-6-2008

 

 

massima

 

 

 

Presupposti per interventi di ristrutturazione edilizia

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a cui il Collegio aderisce, in tanto può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (CdS, V, 10.2.2004 n. 475).
Non è, invece, ravvisabile siffatto intervento nei confronti di ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (CdS, IV, 15.9.2006 n. 5375).

data documento:
04-11-2008
file: sentenza
fonte:

La ristrutturazione degli edifici mediante demolizione e successiva ricostruzione è ammissibile nei limiti dello stato fisionomico attuale degli stessi, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, pur originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza.

La ristrutturazione edilizia, cioè, non recupera volumi che non sono attualmente presenti.

È invece irrilevante l’ulteriore annotazione con cui i ricorrenti denunciano la carenza di istruttoria per non aver il Comune accertato, interrogando gli amministratori dell’epoca, che la demolizione del piano superiore del manufatto era avvenuta su esplicito invito del Comune stesso: è irrilevante sia perché la demolizione è stata diretta conseguenza non già di un evento di forza maggiore (crollo), ma dell’incuria umana che non ne ha salvaguardato le condizioni di staticità; sia, comunque, perchè effettuata più di dieci anni prima, e, come si è detto, ai fini della ristrutturazione non vi deve essere soluzione di continuità, temporale e/o ontologica, tra la demolizione e la successiva ricostruzione (TAR Veneto, II, 31.10.2007 n. 3493).