Massime Tecnojus | ![]() |
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TAR VENETO Sez. II n. 1667 del 5-6-2008 | ![]() |
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massima
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Presupposti per interventi di ristrutturazione ediliziaSecondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a cui il Collegio aderisce, in tanto può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (CdS, V, 10.2.2004 n. 475). |
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La ristrutturazione degli edifici mediante demolizione e successiva ricostruzione è ammissibile nei limiti dello stato fisionomico attuale degli stessi, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, pur originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza.
La ristrutturazione edilizia, cioè, non recupera volumi che non sono attualmente presenti.
È invece irrilevante l’ulteriore annotazione con cui i ricorrenti denunciano la carenza di istruttoria per non aver il Comune accertato, interrogando gli amministratori dell’epoca, che la demolizione del piano superiore del manufatto era avvenuta su esplicito invito del Comune stesso: è irrilevante sia perché la demolizione è stata diretta conseguenza non già di un evento di forza maggiore (crollo), ma dell’incuria umana che non ne ha salvaguardato le condizioni di staticità; sia, comunque, perchè effettuata più di dieci anni prima, e, come si è detto, ai fini della ristrutturazione non vi deve essere soluzione di continuità, temporale e/o ontologica, tra la demolizione e la successiva ricostruzione (TAR Veneto, II, 31.10.2007 n. 3493).