Massime Tecnojus
Consiglio di Stato Sez. VI 9 febbraio 2009 n. 717

 

 

massima

 

 

 

Natura giuridica della DIA e tutela del terzo

Con la d.i.a al principio autoritativo si sostituisce il principio dell’autoresponsabiltà dell’amministrato che è legittimato ad agire in via autonoma valutando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore.
La d.i.a., in definitiva, è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica.

La d.i.a. è dunque uno strumento di liberalizzazione dell'attività edilizia e non un atto di semplificazione procedimentale.

data documento:
24-02-2009
file: sentenza
fonte:

Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza TAR Veneto, sez. II, n. 3045/2003, consapevole che il medesimo consesso ha espresso un precedente parere di natura diversa (C.d.S. 5811/08: a d.i.a. si tradurrebbe direttamente nell'autorizzazione implicita all'effettuazione dell'attività in virtù di una valutazione legale tipica, con la conseguenza che i terzi potrebbero agire innanzi al giudice per chiedere l'annullamento della determinazione formatasi in forma tacita), ritiene di doversi discostare sulla base dell'art. 19 della legge 241/90 che ha introdotto l'istituto nell'ordinamento giuridico.

Secondo la VI sezione dalla lettura dell'articolo 19 suddetto "emerge in maniera chiara come la d.i.a. venga dal legislatore nettamente contrapposta al provvedimento amministrativo: è prevista proprio la sostituzione con una dichiarazione del privato di ogni autorizzazione comunque denominata (il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti o presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione per il rilascio).

Già da questo primo dato normativo, si evince, quindi, che la principale caratteristica e la vera novità dell’istituto consiste proprio nella sostituzione dei tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazione con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private, con la conseguenza che per l’esercizio delle stesse non è più necessaria l’emanazione di un titolo provvedimentale di legittimazione."