Massime Tecnojus
Consiglio di Stato Sez. IV 15 gennaio 2009 n. 177

 

 

massima

 

 

 

obbligo per la P.A. di procedere a sanzionare l'abuso segnalato dal privato

Ove un cittadino segnali in maniera circostanziata l’esistenza di opere realizzate da terzi in difformità dal titolo concessorio, chiedendo l'attivazione dei poteri sanzionatori, spetta al Comune, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sull’assetto del territorio, riscontrare l’istanza in senso positivo (accertando l’effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all’istante come e perché, se del caso all’esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni).

A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza, va ordinato al Comune di adottare una determinazione espressa sulla diffida degli appellanti.

data documento:
04-02-2009
file: sentenza
fonte:

Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza TAR appellata, ammette che "il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto – in linea con la consolidata giurisprudenza in subiecta materia – l’insussistenza di un obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza con la quale veniva sollecitato l’esercizio dei suoi poteri sanzionatori in materia edilizia, laddove questi ultimi trovassero fondamento in provvedimenti concessori o autorizzatori ormai inoppugnabili."

Al proposito si ritiene citare la sentenza n. 3384/2008, con la quale i giudici sostengono che " è acquisito in giurisprudenza che il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (tra tante, Consiglio di Stato, IV, 4.6.2004, n.3485; IV, 31.5.2007, n.2857). Nella specie, sussistono sia la situazione qualificata del ricorrente-appellante, sia la pretesa di accertare l’abuso e quindi di attivare gli eventuali poteri repressivi e ripristinatori, sia conseguenzialmente il silenzio inadempimento, in quanto i su indicati presupposti concretano l’obbligo di provvedere."