Massime Tecnojus
Cass. Pen. Sez. III n. 36567 del 24-09-2008

massima

Responsabilità del direttore dei lavori

Tra le fondamentali e primarie verifiche a carico del direttore dei lavori, vi è quella della corretta impostazione di colmo e falde, che costituisce un momento decisivo e fondamentale della esecuzione dell'intervento in modo conforme alla concessione edilizia e, per tale fondamentale verifica, non è necessario che il direttore dei lavori sia tutti i giorni presente in cantiere.

data documento:
04-10-2008
file: sentenza
fonte:

La legge, invero, attribuisce espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto.

Nella fattispecie l'elemento psicologico del reato in questione può concretarsi indifferentemente nel dolo o nella colpa e quindi versa certamente in colpa, sotto l'aspetto della negligenza, e non può invocare la buona fede, il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato.

dolo

elemento soggettivo del reato: art. 43 del C.P. - è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

colpa

Elemento soggettivo del reato: art. 43 del C.P. - è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).