Massime Tecnojus
TAR Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 14-01-2009 n. 3

 

 

massime

 

 

 

Rilascio titoli abilitativi con prescrizioni: limiti
Istituto della monetizzazione: modalità di attuazione
Preavviso di rigetto dell'istanza

E' illegittimo il permesso di costruire rilasciato con prescrizioni che attengano ad aspetti sostanziali dell’intervento edilizio e non rivestano carattere “autoesecutivo” – per implicare le stesse un’ulteriore attività da parte del richiedente o di altro soggetto (pubblico o privato) coinvolto nel procedimento.

L'accettazione o meno della monetizzazione in luogo della realizzazione di opere urbanizzative, quali condizioni di rilascio del permesso di costruire, non costituisce un diritto in capo al richiedente stante l'impossibilità di realizzare tali opere, mentre l'Amministrazione deve considerare la “monetizzazione” come un istituto preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, e deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale. Rimane escluso che la monetizzazione sia utilizzato come strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa).

Il preavviso di rigetto è regola partecipativa avente lo scopo di consentire al privato di venire a conoscenza delle ragioni che impediscono l’accoglimento della sua istanza prima che il provvedimento negativo sia divenuto definitivo e, quindi, di rappresentare all’Amministrazione tutte le circostanze di fatto e di diritto che egli dovesse valutare utili per l’adozione dell’atto finale, con la conseguenza che si può prescindere dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando la parte interessata ha comunque acquisito preventiva conoscenza dei motivi ostativi all’esito positivo del procedimento attivato su sua istanza.

data documento:
26-02-2009
file: sentenza
fonte: