Codice Civile: art. 817
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Riferimenti
Codice civile - LIBRO TERZO DELLA PROPRIETA' - TITOLO I DEI BENI - CAPO I Dei beni in generale - SEZIONE II Dei beni immobili e mobili -