LE RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA
(per opere pubbliche - aggiornato con il decreto legislativo 163/06)
In termini generali
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo
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Definizione di errore e omissione
Gli errori o di omissioni del progetto esecutivo da considerare sono quelli che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione
Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali
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Bibliografia
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