Cass. Pen. n. 35283/2011 - TAR Puglia, Lecce, n. 1586/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volumi interrati - qualificazione tecnico-giuridica - rilevanza ai fini della legittimità
di romolo balasso architetto

Le due sentenze di settembre, ancorchè relative a giurisdizioni diverse (penale ed amministrativa), rilevano perchè riguardano entrambe dei volumi interrati (fonte Lexambiente).

Per il TAR Puglia (sentenza 1586/2011):

... ritiene il collegio che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, “correttamente l'Amministrazione … tiene conto della volumetria relativa alla parte interrata del manufatto, in quanto - così come testualmente previsto dall'art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 - il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all'opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570).

In materia edilizia, infatti, i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo, o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 7 giugno 2005 , n. 960): ipotesi queste da ultimo ricordate che nella fattispecie in esame non sono tuttavia riscontrabili.

Pertanto, come affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, “salvo che non si tratti di opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari (ad esempio, cantine, locali adibiti a strutture tecnologiche, garage al servizio di un appartamento), anche i locali interrati devono calcolarsi nella volumetria ammissibile in sede di rilascio della concessione edilizia” (T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).

Comunque, il problema della inclusione o meno nella volumetria realizzabile dei locali interrati si pone per le costruzioni che si articolino in volumi fuori terra e locali interrati a quelli asserviti che non influiscono sul carico urbanistico portato dai locali fuori terra; è invece esclusa ogni questione sulla computabilità della volumetria interrata se questi locali siano autonomi,non collegati a costruzioni fuori terra.

Per la Cassazione Penale (sentenza n. 35283/2011):

... ma i volumi interrati in oggetto non potrebbero essere considerate accessori ad alcun fabbricato principale.

L'affermazione del Collegio del riesame è corretta: a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve esclusdersi l'applicabilità del regime delle pertinenze urbanistiche ove l'opera edilizia accessoria acceda ad un manufatto principale abusivo (in tal senso Sez. 3, n. 4087 del 22/11/2007, Ghignoni, Rv. 238623); inoltre deve essere sottolineato che è principio consolidato che i locali interrati debbano essere computati a fini volumetrici (tra le altre sez. 3, n. 11011 del 9/7/1999, Boccellari, Rv. 214273), per cui il provvedimento di annullamento adottato risulta ancor più contraddittorio laddove aveva "limitato" l'annullamento alla porzione di immobile che determinava volumetria, lasciando inalterati i realizzati locali interrati.

La questione volumi interrati sembra assumere una connotazione diversa da quella che si ritiene essere una percezione comune circa la scarsa rilevanza degli stessi.

Un conto è dire che le costruzioni interrate rilevano ai fini della tutela del territorio, per cui, integrando il concetto di nuova costruzione, risultano subordinate a permesso di costruire, altro asserire la loro rilevanza in termini volumetrici ai fini della capacità edificatoria (computabilità in senso urbanistico), laddove per volume della costruizione si deve intendere, come accade di norma, il volume computabile ai fini urbanistici (che, si ricorda, è un volume convenzionale che non corrisponde con quello del solido - volume geometrico).

data documento:
17-10-2011
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