Direzione dei lavori e direzione tecnica - differenze

di romolo balasso architetto

L'esperienza professionale, come risaputo, porta a confrontarsi con le responsabilità conseguenti a "prestazioni" svolte (di fatto) od omesse, anche senza averne piena consapevolezza.

Tra questo tipo di prestazioni quelle relative alla direzione dei lavori assumono un particolare rilievo per la complessità dell'istituto e, forse, per la scarsa conoscenza dell'istituto stesso oltre all'esistenza di una certa confusione (che porta spesso ad equivocare o ... si presta ad usi strumentali).

E' bene ricordare che la direzione dei lavori è istituto formalmente e sostanzialmente diverso in relazione all'ambito: appalto pubblico e appalto privato. [ved. estratto quaderno Tecnojus redatto dall'avv. Zen]

La direzione dei lavori nell'appalto pubblico è sempre obbligatoria ed è unica, fatta salva la possibilità di formare un Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori e da uno o più direttori operativi e/o ispettori di cantiere, che agiscono sotto la supervisione del direttore dei lavori.

Notorio che per espressa previsione normativa relativa ai contratti pubblici, "il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto", tanto che la giurisprudenza (S.C. di Cassazione Civile, SS.UU. n. 4463/2009) asserisce che il direttore dei lavori "è soltanto un ausiliare dell'amministrazione committente che ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica. I suoi accertamenti, le sue valutazioni e le sue dichiarazioni sono perciò vincolanti per il committente medesimo, come ripetutamente rilevato da dottrina e giurisprudenza, soltanto se siano contenuti in detto ambito tecnico e siano rivolti alla buona esecuzione dell'opera, come avviene per la certificazione dei lavori eseguiti, la loro accertata conformità al progetto ed avvenuta esecuzione secondo le regole dell'arte e così via".

Nell'appalto privato, invece, l'istituto della direzione dei lavori si connota in modo molto diverso in quanto la direzione dei lavori non è (necessariamente) unica e solo in alcuni contesti è obbligatoria.

Infatti nell'ambito privato è bene distinguere:

  • la direzione dei lavori obbligatoria (c.d. "legale"):
    • quella prescritta dalle normative, e che può essere di carattere:
      • generale: la dd.ll. del titolo abilitativo edilizio o di altri atti di assenso;
      • specifica: la dd.ll. delle strutture, degli impianti di un tipo piuttosto che di un altro, delle opere di isolamento termico ed efficienza energetica, ecc..;
  • la direzione dei lavori facoltativa (c.d. "ausiliaria"):
    • quella assunta contrattualmente per lo svolgimento delle funzioni "ausiliarie" a supporto del committente, pur senza assumerne la rappresentanza (se non accidentalmente), e che può riguardare:
      • tutte le categorie di opere previste nell'appalto;
      • solo alcune categorie di opere (es. quelle edilizie generali, con o senza finiture, quelle impiantistiche, ecc..).

Nell'appalto privato, tuttavia, si può concretizzare una direzione dei lavori di fatto, quindi non compresa nell'incarico conferito ed assunto dal professionista, ma che si determina per lo svolgimento in concreto di una o più prestazioni qualificabili di direzione dei lavori (o addirittura di committente).

Si sarà notato che in quanto precede abbiamo cercato di dare evidenza ad un aspetto: l'appalto (pubblico o priavto che sia).

E' fondamentale conoscere che l'appalto è quel particolare contratto tra committente e impresa (cfr. art. 1655 C.C.), dove la particolarità è data dall'autonomia dell'appaltatore, necessaria per adempiere all'obbligazione di risultato dallo stesso assunta a proprio rischio.

L'autonomia dell'appaltatore è requisito fondamentale dell'appalto per non mutarne la natura e "ridurre" l'appaltatore a mero esecutore (c.d. nudus minister); evidente che in tale ipotesi la responsabilità ricade nel soggetto che ha, anche inconsapevolmente, assunto la qualifica di appaltatore (o di committente).

Per maggiori approfondimenti si rinvia al dossier Tecnojus dedicato all'appalto (dossier disponibile non in forma integrale e in fase di revisione editoriale).

Per quanto di interesse in questo commento, giova ricordare che la giurisprudenza qualifica l'autonomia dell'appaltatore come una caratteristica peculiare al punto da determinare a carico dell'appaltatore l'obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione delle opere secondo il modello di precisione e di abilità tecnica richiesti dal caso concreto.

All'appaltatore, pertanto, spetta assolvere la propria obbligazione mettendo a disposizione la propria organizzazione atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicchè è onere dell'appaltatore stesso predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità (Cass. Civile 12995/2006 su www.ambientediritto.it).

Il direttore dei lavori designato dal committente come suo ausiliario, conseguentemente, non va confuso con altri tipi di direzioni relative alle competenze che deve rendere disponibile l'appaltatore; infatti l'ausiliario dell'appaltatore viene solitamente identificato come direttore tecnico o direttore di cantiere (laddove presente - in caso contrario direttore tecnico è l'appaltatore stesso), il quale si differenzia in modo sostanziale e formale dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori ausiliario del committente, pertanto, deve sempre avere presenti i propri "limiti funzionali" per non assumersi, involontariamente, anche la direzione tecnica.

E' auspicabile che il professionista direttore dei lavori nell'appalto privato sia consapevole delle "direzioni dei lavori" che assume, disciplinando opportunamente la prestazione nel disciplinare d'incarico. Su questo punto Tecnojus ha predisposto una bozza di disciplinare tipo che intende sottoporre al vaglio degli organismi istituzionali di riferimento (in partnership - FOAV, ...).

data documento:
9-10-2010
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