D.P.R. 139/2010 - Autorizzazione paesaggistica semplificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune e Soprintendenza: procedimento unico o distinti? L'improcedibilità e il rigetto della soprintendenza
di romolo balasso architetto

Il regolamento in commento prevede che l'amministrazione competente (al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica), per brevità e comodità, il Comune (visto che risulta depositario della delega regionale nella stragrande maggioranza dei casi), comunichi all'interessato l'avvio del procedimento (ovvero il nominativo del responsabile del procedimento con il quale è possibile interloquire).

A quanto sembra il procedimento "paesaggistico" è unico anche quando il parere obbligatorio della soprintendenza ha natura vincolante; procediemento che, però, deve essere differenziato da quello urbanistico.

Sotto il profilo delle procedure, il regolamento fa riferimento all'art. 10-bis della legge 241/90 (preavviso di rigetto dell'istanza) soltanto nel caso di rigetto dell'istanza paesaggistica da parte del Comune, in seguito alla valutazione negativa di quest'ultimo.

Non è prevista la procedura dell'art. 10-bis, invece, negli altri due casi contemplati dal regolamento:

  • improcedibilità della domanda in seguito alla verifica preliminare in materia urbanistico-edilizia;
  • rigetto dell'istanza pesaggistica da parte della soprintendenza quando il suo parere ha natura obbligatoria e vincolante.

Nel primo caso le garanzie procedurali del 10-bis dovrebbero essere garantite nel procedimento di valutazione della conformità urbanistico-edilizia (la garanzia va intesa sia a favore dell'interessato che della stessa amministrazione procedente, considerato l'elevato contrasto interpretativo della disciplina urbanistico-edilizia).

Interrogativi: ma l'improcedibilità si configura come un rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica per motivi estranei alla valutazione di merito? Oppure assume una natura giuridica diversa? Potrà essere impugnabile?

Nella seconda previsione, invece, la soprintendenza, in caso di propria valutazione negativa, è chiamata a rigettare l'istanza paesaggistica, ossia a concludere (negativamente) un procedimento avviato da altra amministrazione, la quale, peraltro, ha espresso una valutazione paesaggistica positiva, e cioè contraria a quella oggetto di rigetto.

Il regolamento, come detto, non prevede, almeno esplicitamente, il preavviso di rigetto e, quindi, le ulteriori garanzie, compresa quella di ricorrere avverso il provvedimento.

E' facile presumere il disorientamento dell'interessato nel caso prospettato e contemplato dal regolamento: il Comune (quale ente ritenuto in grado di esercitare la delega perchè assicura l'adeguato livello di comptentenze tecnico-scientifiche) valuta positivamente ciò che la soprintendenza poi valuta negativamente, sulla scorta degli stessi "elementi", ossia la conformità e la compatibilità paesaggistiche.

Appare ragionevole ed opportuno ritenere che Comuni e Soprintendenza debbano trovare una convergenza sui criteri valutativi, magari siglando dei protocolli (o intese) in tal senso.

data documento:
6-09-2010
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