D.P.R. 139/2010 - Autorizzazione paesaggistica semplificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi ammessi alla semplificazione: gli incrementi volumetrici (voce 1 dell'allegto 1 al d.p.r. 139/2010)
di romolo balasso architetto

L'allegato 1 al d.p.r. 139/2010 riproduce l'elenco (tassativo) dei 39 interventi subordinati al procedimento semplificato di rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesaggistica.

Premesso che non sono noti allo scrivente i criteri adottati dal legislatore per individuare interventi e/o i limiti degli stessi, si ritiene opportuno proporre delle argomentazioni in merito relativamente agli interventi più significativi.

Innanzitutto occorre dare evidenza che il Codice individua tre regimi con riferimento agli interventi:

  • interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
    • art. 149 del Codice:
      • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alteriono lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
      • interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
      • taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da esguirsi nei boschi e nelle foreste oggetto di tutela paesaggistica, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
    • art. 143, comma 4, lettera a):
      • le aree individuate dal piano paesaggistico soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di individuazione dei beni paesaggistici, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumeto urbanistico comunale.
  • interventi subordinati a procedimento semplificato e specificatamente elencati, di cui al d.p.r. 139/2010 ed allegato 1 del medsimo:
  • interventi subordinati a procedimento ordinario (residuali rispetto alle precedenti categorie) di cui all'articolo 146 del Codice.

Tra gli interventi con procedimento semplificato, al primo posto si trova "l'incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria".

La voce, dunque, si struttura in due parti:

  • la prima individua una fattispece: gli incrementi volumetrici;
  • la seconda le quattro condizioni di ammissibilità, ovvero:
    • condizione quantitativa (di limite volumetrico);
    • condizione di ubicazione della costruzione (zona);
    • condizione di stato dell'immobile (vincolo notificato);
    • condizione di ammissibilità generale (una tantum).

La fattispecie

La voce si riferisce genericamente a tutti gli incrementi volumetrici, in quanto non sussistono ulteriori specificità, per cui è ragionevole presumere che siano da ricomprendere:

  • le nuove costruzioni di cui alla lettera e) del testo unico edilizia (art. 3, comma 1) sia fuori terra che interrate, fatta eccezione per la destinazione d'uso ad autorimessa pertinenziale: in questo caso la voce n. 7 limita il volume a 50 mc. (? aspetto da approfondire in altro commento perchè sembra una sorta di contraddizione);
  • le pertinenze;
  • ogni altro incremento volumetrico all'interno della sagoma preesistente, anche laddove non dovesse modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (infatti tali incrementi non si qualificano negli interventi esentati dall'autorizzazione ai sensi del citato articolo 149), fatta eccezione delle opere elencate alla voce 8 nel limite indicato di 30 mq.
  • i volumi tecnici, ossia tutti gli incrementi volumetrici a prescidere dal loro apprezzamento (o meno), ossia computabilità, di tipo urbanistico (questa categoria di opere si deve relazionale con la voce 9 la quale prevede che i volumi tecnici subordinati al regime semplifcato non debbono superare i 10 mc).

Condizione quantitativa

La voce pone una doppia misura: l'incremento volumetrico non può essere superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Le volumetrie di riferimento (costruzione originaria esistente ed incremento volumetrico) si ritiene debbano essere determinate con i parametri di calcolo definiti a livello locale (regolamento edilizio e/o norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici).

La costruzione originaria esistente si ritiene debba essere quella versante nello stato di legittimità urbanistico-edilizia e paesaggistica, dove per originaria si presume intendere la costruzione preesistente così come eventualmente trasformata nel tempo, quindi al lordo degli incrementi volumetrici legittimamente realizzati o condonati.

Condizione di ubicazione

Le zone A sono così descritte dal d.m. 1444/68: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Dette zone non si limitano ai centri storici, per cui non è dato a capire cosa intende il legislatore laddove esclude l'incremento volumetrico nelle altre zone territoriali omogenee assimilabili alle zone A.

Condizione di stato della costruzione

La costruzione non deve essere vincolata ai sensi dell'articolo 136 (vincolo notificato).

Condizione di ammissibilità generale

L'incremento ammesso a semplificazione è una tantum, nel senso che non è ripetibile. Lo scopo sembra essere quello di evitare elusioni alla legge; la prescrizione sembra qualificare la procedura semplificata come una sorta di bonus piuttosto che una valutazione d'incidenza (oggettiva) dell'intervento sugli interessi tutelati.

data documento:
29-09-2010
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