Parere MIBAC 13-9-2010 du procedimento accertamento compatibilità paesaggistica
di romolo balasso architetto
In data 13 settembre 2010, l'Ufficio Legilsativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), ha reso un parere all'ANCI sul procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'articiolo 167, comma 4 (e 181 comma 1-ter) del Codice (d.lgs 42/2004). Il suddetto parere, a firma del Cons. Paolo Carpentieri, contiene interessanti profili argomentativi.
Il parere riguarda l'esatto significato da attribuire alle espressioni "superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati" presente all'art. 167, comma 4, lettera a) del Codice (e all'articolo 181, comma 1-ter, lettera a)).
Con tali articoli il Codice ammette la "sanatoria" amministrativa e la non applicazione delle sanzioni penali, qualora "i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati".
Il riferimento a "superfici utili" e a "volumi", infatti, rischia di collegare la funzione di accertamento della compatibilità paesaggistica a parametri meramente edilizio-urbanistici e non a criteri estetico-visivi, propri di valutazioni rigorosamente paesaggistiche.
Secondo il parere in commento "la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato".
Attraverso un "ragionevole" percorso argomentativo, l'Ufficio Legislativo del MIBAC ritiene che non sussiste illecito paesaggistico "di un intervento obiettivamente incapace di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione,...., in quanto oggettivamente non percepibile".
In effetti gli interventi ammissibili alla procedura dell'accertamento di compatibilità paesaggistica sono quelli che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, alterazione che, però, non può essere determinata da creazione di superifici utili o volumi, ovvero dall'aumento di quelli legittimamente realizzati.
Infatti, nella pratica, risulta possibile la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, senza alcuna alterazione dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sotto il profilo dei valori in tutela (quelli paesaggistici, per l'appunto).
Purtroppo, come rilevato dal parere, questa categoria di interventi è per ora esclusa dall'articolo 149, relativo agli interventi non subordinati ad autorizzazione paesaggistica, articolo in fase di modificazione.
Nonostante ciò, si legge nel parere, è auspicabile evitare irrazionali e controproducenti rigorismi applicativi e pervenire a soluzioni ragionevoli e proporzionate dei numerosi casi - emersi nella prativa applicativa.
Tale conclusione si ritiene encomiabile, anche in ragione del fatto che il parere ministeriale sembra ben argomentato.
Sarà opportuno chiarire se nella non percepibilità potranno rientrare anche le opere completamente interrate. |