TAR Veneto, sezione 2, sentenza 1 febbraio 2011, n. 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permesso di costruire - possibilità o meno di rettificare il contributo su un asserito errore di calcolo
di romolo balasso architetto

Con atto uno specifico atto l’amministrazione comunale comunica alla società interessata che, a seguito della rettifica di taluni errori di calcolo, avrebbe dovuto procedere al versamento, a titolo di conguaglio, di una certa somma (nel caso pari a circa il 150% di quella già versata); ciò, nello specifico, in quanto, non avendo la Regione Veneto emanato alcun provvedimento di attuazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 in materia di fissazione dei parametri per la determinazione del contributo di costruzione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 16, comma 9 sopra citato nella parte in cui fissa l’aliquota minima del contributo di costruzione afferente al costo di costruzione nella misura del 5%.

La società ha, dunque, presentato delle osservazioni, evidenziando i limiti entro i quali è ammessa la rettifica del contributo di costruzione e l’illegittimità delle fattispecie nelle quali la rettifica non sia funzionale a sanare errori materiali o di fatto bensì sia conseguente ad un’erronea individuazione del presupposto normativo di riferimento.

L’Amministrazione comunale ha, dapprima ritirato l’atto suddetto e, poi, con nuovo atto del 10 giugno 2008, ha comunicato l’avvio del procedimento di correzione del calcolo dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, al quale ha fatto seguito il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il TAR ha così deciso:

2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

3.La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (cfr., Cons. St., sez.V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha natura, quindi, di corrispettivo di diritto pubblico.

3.1 La quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all'atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr. Cons. St.,V, 30 settembre 1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l'amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo.

3.2 Ed invero, è stato inoltre ritenuto che, poiché l'eventuale errore nella determinazione dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione configura un indebito oggettivo da parte dell'intestatario della concessione, la sola preclusione alla azionabilità del credito effettivamente dovuto è la prescrizione del diritto alla percezione degli oneri nel loro integrale ammontare (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 06 novembre 2002 , n. 4267).

3.3 Ai sensi dell’art. 16 comma 9 del D.P.R. n.380 del 2001 «il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».

3.4 La richiamata disposizione, nel disciplinare le modalità di calcolo del costo di costruzione, prevede che una quota dello stesso, variabile dal 5% al 20%, sia determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

In applicazione dei criteri ermeneutici letterale e teleologico, ad avviso del Collegio, detta disposizione deve essere interpretata nel senso di disporre l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale, in relazione ai parametri individuati dal medesimo comma 9^.

Tale interpretazione, peraltro, risponde anche all’esigenza di assicurare uniformità, nella determinazione del costo di costruzione, su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’esercizio del potere normativo riconosciuto alle singole Regioni.

La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria dovendo trovare immediata applicazione.

3.5 La disposizione in esame, più specificamente, distingue i meccanismi di determinazione del costo di costruzione dalle modalità di adeguamento automatico di detto costo; solo in relazione a queste ultime, infatti, si prevede un’applicazione degli indici ISTAT “nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni”. Da ciò si trae, dunque, ulteriore conferma dell’immediata applicabilità della disposizione nella parte riferita alla percentuale del 5%, ai fini della determinazione del costo di costruzione in sé considerato.

3.6 Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso avendo il Comune resistente legittimamente proceduto alla rettifica delle somme richieste a titolo di costo di costruzione in applicazione dell’art. 16 comma 9^ del D.P.R. n. 380 del 2001.

4. Del pari infondato si palesa l’ultimo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione del canone di buona fede oggettiva nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposto e difetto di motivazione, non essendo concesso all’amministrazione di correggere l’errore di diritto nel quale è incorsa in sede di determinazione del costo di costruzione.

Infatti, come già evidenziato al capo 3, punti sub 1 e sub 2, della presente pronuncia, l’amministrazione comunale ben può procedere alla rideterminazione del quantum del costo di costruzione in tutte le ipotesi in cui sia incorsa in un errore nella sua quantificazione. Nella fattispecie oggetto di giudizio, peraltro, non vi è dubbio che l’errore commesso dall’amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come confermato dall’espresso richiamo, nel titolo edilizio, all’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 quale norma presupposta per la determinazione del costo di costruzione.

Il ricorso va quindi respinto.

Analoga sentenza del TAR Veneto: 1 febbraio 2011, n. 181

data documento:
9-02-2011
file: sentenza

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