TAR Campania, NA, sezione 8, sentenza 26 ottobre 2010, n. 21780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo abilitativo edilizio rilasciato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica
di romolo balasso architetto

La sentenza, riferita ad un fatto datato 1991, stabilisce che :

"la concessione edilizia de qua sia stata rilasciata in assenza della predetta autorizzazione ex art. 7 cit., rispetto ad un territorio comunale interamente dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 28.3.1985 (pubbl. in G.U. 26.4.1985) sicchè “ai fini del rilascio della predetta concessione era pregiudiziale la preventiva autorizzazione ex art. 7 della citata legge 1497/1939”. Come ha infatti statuito la (risalente) giurisprudenza, in materia sussiste il principio in base al quale, ancorché il nulla osta paesaggistico e la concessione edilizia siano preordinati ad interessi tra loro diversi, per effetto dell’art. 25 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (reg. di attuazione della legge sulle bellezze naturali) che fa espresso divieto al sindaco di rilasciare concessioni edilizie in zone soggette a vincolo paesistico se non previo nulla osta della soprintendenza (ora regione), quest’ultimo costituisce presupposto di legittimità della concessione (cfr., Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sent. del 14 febbraio 1990, n. 100)."

In effetti l'articolo 25 del r.d. 1357/40 recita:

"Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Podestà non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente (regia) Soprintendenza. Tale avviso può essere provocato direttamete dall'interessato prima di chiedere la detta licenza. Sono appliabili in materia gli artt. 16 e 17 del presente regolamento."

Il Regio Decreto in parola è sopravvisuto alle aboragazioni operate sia dall'art. 166 del d.lgs. 490/99 che dall'art. 184 del d.lgs. 42/2004, il cui art. 158 così dispone:

Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuaziuone del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1\940, n. 1357.

Il fatto che l'art. 146, comma 4, asserisca che:

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

porta a ritenere che l'art. 25 del suddetto r.d. 1357/40 sia applicabile e pertanto per "presupposto" sembra dover intendere che l'autorizzazione paesaggistica costituisce titolo abilitativo preventivo e legittimante il rilascio di quello edilizio (come dire che l'autorizzazione paesaggistica costiutuisce presupposto al rilascio del permesso di costruire).

In questo senso la sentenza citata nel volume del dott. Aldo Fiale, Diritto Urbanistico (ed. Simone Editore, 1996), Consiglio di Stato, sezione IV, 12 settembre 1992 n. 789.

Precedenti espressioni del medesimo consesso, avevano statuito che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata successivamente, anzichè anticipatamente, alla concessione edilizia costituiva una mera irregolarità, oppure il rilascio tardivo aveva effetto sanante del titoloa bilitativo edilizio rilasciato; in altri casi, infine, si è sostenuto che l'autorizzazione paesaggistica poteva intervenire al momento dell'inizio dei lavori in quanto costituiva condizione di efficacia.

data documento:
30-09-2010
file: sentenza
fonte: