TAR Lombardia, Milano, 25 luglio 2012, n. 2083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permesso di costruire, nuovo procedimento: silenzio assenso e normative regionali
di romolo balasso architetto

Con la sentenza in commento, il Giudice Amministrativo ritiene che il silenzio assenso introdotto dal novellato art. 20 del testo unico edilizia, prevale sulla normativa regionale.

In particolare si ritiene che la disciplina del silenzio assenso, in quanto attinente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio.

Per effetto sia dell’art. 2, commi 1° e 3°, del DPR 380/2001 sia dell’art. 10 della legge n. 62 del 10.2.1953, ... le norme statali di principio sopravvenute prevalgono sulle vigenti norme regionali di dettaglio, che devono reputarsi abrogate (sulla perdurante vigenza del citato art. 10, si vedano: TAR Veneto, sez. III, 28.11.2011, n. 1786; TAR Liguria, sez. I, 12.6.2010, n. 4666 e Cassazione, sez. lavoro, 5.5.2010, n. 10829).

Questa recentissima sentenza, però, non sembra tacitare le diverse posizioni in argomento.

Giova ricordare che il silenzio assenso sulle domande di titolo abilitativo edilizio non è nuovo per il procedimento edilizio, in quanto già introdotto dapprima con la legge 457/78 (limitatamente alle autorizzazioni edilizie), poi esteso con la legge n. 94/1982 ed infine regolato con maggiore definizione dalla legge 493/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le varie leggi regionali, infatti, si sono adeguate (o sono state scritte o riscritte) alle nuove regole statali, prevedendo, però, di norma, delle condizioni, ribadite, almeno in parte, dalla giurisprudenza, tra le quali, ad esempio, il fatto che il silenzio assenso si forma legittimamente solo se la domanda risulta documentalmente completa (secondo quanto dispone il regolamento edilizio).

Anche se non propriamente influente sulla formazione tacita del provvedimento di assenso edilizio, nel "vecchio" silenzio assenso in materia edilizia assumeva rilevanza la corresponsione al comune del contributo prescritto, calcolato in via provvisoria dall'interessato, in considerazione che la concessione edilizia è titolo abilitativo oneroso.

Si trattava di un adempimento che molte leggi regionali avevano introdotto al fine che l'interessato potesse iniziare i lavori ed avvalersi, quindi, del silenzio assenso in luogo della richiesta del commissario ad acta regionale.

Il fatto che il legislatore nazionale abbia novellato anche l'articolo 21 del testo unico edilizia, relativo, per l'appunto, alla disciplina dell'intervento sostitutivo regionale (Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire) porta a ritenere che il silenzio assenso possa essere disatteso dalla normativa regionale.

Se il silenzio assenso statale, come asserisce il TAR Lombardia, Milano, è norma primaria immodificabile dalle leggi regionali, non è dato comprendere come lo stesso legislatore abbia dato facoltà alle regioni di disciplinare, sia pure eventualmente, il potere sostitutivo regionale.

E' possibile intendere tale facoltà regionale come la proposizione di una alternativa all'atto tacito, ossia la possibilità per le regioni di dare, a loro volta, facoltà al richiedente di avere un provvedimento autoritativo espresso in luogo di quello tacito.

Di conseguenza due sono le possibili "conseguenze":

a) il silenzio assenso è direttamente operante in forza della disposizione statale, a nulla rilevando l'esigenza degli interessati di avere un provvedimento autoritativo espresso, almeno fintato che le regioni non intervegano in tal senso con propria legge regionale;

b) il silenzio assenso, pur operando direttamente in forza della disposizione statale, potrebbe venir meno od essere reso diversamente operativo a seguito di un provvedimento legislativo regionale, il quale, al caso, dovrebbe anche disciplinare l'intervento sostitutivo regionale.

data documento:
30-07-2012
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